18.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/12 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat — Austria) — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel
(Causa C-97/09) (1)
(Sesta direttiva IVA - Artt. 24, n. 3, e 28 decies - Direttiva 2006/112/CE - Art. 283, n. 1, lett. c) - Validità - Artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE - Principio della parità di trattamento - Regime particolare delle piccole imprese - Franchigia dall’IVA - Diniego di concessione del beneficio della franchigia ai soggetti passivi residenti in altri Stati membri - Nozione di «cifra d’affari annua»)
2010/C 346/20
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien
Parti
Ricorrente: Ingrid Schmelz
Convenuto: Finanzamt Waldviertel
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Validità di un passo contenuto nel testo dell’art. 24, n. 3, nonché nell’art. 28 decies della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE e che prevede misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 384, pag. 47), nonché di un passo contenuto nel testo dell’art. 283, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Regime particolare delle piccole imprese in materia di IVA, che consente l’esenzione dall’imposta ad eccezione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non stabilito all’interno del paese — Diniego del beneficio dell’esenzione dall’imposta ad un soggetto stabilito in un altro Stato membro dell’UE, per effetto delle menzionate disposizioni — Compatibilità di tale regime con gli artt. 12, 43 e 49 CE nonché con i principi generali del diritto comunitario — In caso di invalidità dei passi di cui trattasi, interpretazione della nozione di «cifra di affari annua» contenuta, da un lato, nell’art. 24 della direttiva 77/388/CEE, citata supra, nonché nel punto 2, lett. c), dell’allegato XV, sezione IX, fiscalità, dell’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU C 241, pag. 335), nonché, dall’altro, nell’art. 287 della direttiva 2006/112/CE, citata supra
Dispositivo
1) |
Dall’esame delle questioni non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità, alla luce dell’art. 49 CE, degli artt. 24, n. 3, e 28 decies della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 2006, 2006/18/CE, nonché dell’art. 283, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. |
2) |
Gli artt. 24 e 24 bis della direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, nonché gli artt. 284-287 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che la nozione di «cifra d’affari annua» riguarda il volume d’affari di un’impresa realizzato in un anno nello Stato membro in cui è stabilita. |