15.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 13/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Plovdiv — Bulgaria) — Vasil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv

(Cause riunite C-250/09 e C-268/09) (1)

(Direttiva 2000/78/CE - Art. 6, n. 1 - Divieto di discriminazione basata sull’età - Professori universitari - Disposizione nazionale che prevede la conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato oltre i 65 anni - Pensionamento d’ufficio a 68 anni - Giustificazione delle disparità di trattamento basate sull’età)

2011/C 13/19

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Plovdiv

Parti

Ricorrente: Vasil Ivanov Georgiev

Convenuta: Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rayonen sad Plovdiv — Interpretazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Normativa nazionale che consente ai professori universitari che hanno raggiunto l’età di 65 anni di concludere un contratto di lavoro esclusivamente per una durata determinata — Normativa nazionale che fissa l’età definitiva della pensione per i professori universitari a 68 anni — Giustificazione delle disparità di trattamento fondate sull’età

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e in particolare il suo art. 6, n. 1, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nella causa principale, che prevede il pensionamento d’ufficio dei professori universitari al compimento dei 68 anni e la possibilità che questi ultimi proseguano la loro attività oltre i 65 anni unicamente mediante contratti a tempo determinato conclusi per un periodo di un anno e rinnovabili al massimo due volte, fintantoché tale normativa persegua una finalità legittima connessa, in particolare, alla politica dell’occupazione e del mercato del lavoro, come l’attuazione di un sistema di insegnamento di qualità e l’ottimale ripartizione dei posti di professore tra le generazioni, e consenta di conseguire tale finalità con mezzi appropriati e necessari. Spetta al giudice nazionale verificare se tali condizioni siano soddisfatte.

Nel caso di una controversia tra un’istituzione pubblica e un singolo, nell’ipotesi in cui una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale non dovesse soddisfare le condizioni di cui all’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78, il giudice nazionale deve disapplicare tale normativa.


(1)  GU C 220 del 12.09.2009.


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