29.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique/Accor SA
(Causa C-310/09) (1)
(Libera circolazione dei capitali - Trattamento fiscale dei dividendi - Normativa nazionale che conferisce un credito d’imposta per i dividendi distribuiti dalle controllate residenti di una società controllante - Diniego del credito d’imposta per i dividendi distribuiti dalle controllate non residenti - Ridistribuzione dei dividendi da parte della società controllante ai propri azionisti - Imputazione del credito d’imposta sull’anticipo d’imposta dovuto dalla società controllante all’atto della ridistribuzione - Rifiuto di rimborsare l’anticipo versato dalla società controllante - Arricchimento senza causa - Prove richieste riguardo all’imposizione delle controllate non residenti)
2011/C 319/03
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Convenuta: Accor SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione degli artt. 43 e 56 del Trattato CE — Normativa nazionale che assoggetta ad imposta in maniera differenziata i dividendi provenienti da società controllate stabilite nello Stato in cui ha sede la società controllante e quelli provenienti da società controllate stabilite in altri Stati membri — Possibilità di imputare sull’anticipo di imposta, che una società controllante è tenuta a versare al momento della distribuzione di tali dividendi ai propri azionisti, il credito di imposta collegato alla distribuzione dei suddetti dividendi, nel caso in cui questi provengano da una controllata stabilita in Francia, ma non nel caso in cui tali dividendi provengano da una controllata stabilita in un altro Stato membro della Comunità — Rifiuto di rimborsare l’anticipo di imposta versato dalla società controllante giustificato dall’arricchimento senza causa o dall’assenza di danno per tale società — Rimborso delle somme versate dalla società controllante subordinato alla presentazione di prove relative all’imposta versata dalle sue società controllate in uno Stato membro diverso di quello cui ha sede la società controllante — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività
Dispositivo
1) |
Gli artt. 49 TFUE e 63 TFUE ostano a una normativa di uno Stato membro diretta all’eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che consente a una società controllante di imputare sull’anticipo d’imposta, che essa è tenuta a versare al momento della ridistribuzione, ai propri azionisti, dei dividendi percepiti dalle proprie controllate, il credito d’imposta collegato alla distribuzione dei suddetti dividendi se questi provengono da una controllata stabilita in tale Stato membro, ma nega tale possibilità nel caso in cui tali dividendi provengano da una controllata stabilita in un altro Stato membro, dal momento che tale normativa non dà diritto, in quest’ultimo caso, alla concessione di un credito d’imposta collegato alla distribuzione dei citati dividendi da parte di tale controllata. |
2) |
Il diritto dell’Unione osta a che, qualora un regime fiscale nazionale come quello di cui trattasi nella causa principale non si traduca di per sé nella ripercussione su un terzo di un’imposta indebitamente versata dal debitore di quest’ultima, uno Stato membro neghi il rimborso delle somme pagate dalla società controllante, adducendo che tale rimborso avrebbe per conseguenza l’arricchimento senza giusta causa di tale società, o che la somma versata dalla società controllante non rappresenta per quest’ultima un onere contabile o fiscale, ma viene imputata sull’insieme delle somme che possono essere ridistribuite ai suoi azionisti. |
3) |
I principi di equivalenza e di effettività non ostano a che il rimborso a una società controllante delle somme, atto a garantire l’applicazione di uno stesso regime fiscale ai dividendi distribuiti dalle controllate di detta società stabilite in Francia e a quelli distribuiti dalle controllate della medesima società stabilite in altri Stati membri, ridistribuiti dalla società controllante, sia subordinato alla condizione che il debitore fornisca gli elementi che sono in suo esclusivo possesso, relativi, per ognuno dei dividendi controversi, in particolare, all’aliquota d’imposta effettivamente applicata e all’importo dell’imposta effettivamente versato in ragione degli utili realizzati dalle controllate stabilite in altri Stati membri mentre, per le controllate stabilite in Francia, questi stessi elementi, noti all’amministrazione, non sono richiesti. La produzione di tali elementi tuttavia può essere richiesta solo a condizione che non risulti praticamente impossibile o eccessivamente difficile fornire la prova del pagamento dell’imposta da parte delle controllate stabilite in altri Stati membri, tenuto conto in particolare delle disposizioni della normativa di detti Stati membri sulla prevenzione della doppia imposizione e sulla registrazione dell’imposta sulle società che deve essere assolta, nonché sulla conservazione dei documenti amministrativi. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nella causa principale. |