4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o dicembre 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio, Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Koninklijke Philips Electronics NV/Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09)

(Cause riunite C-446/09 e C-495/09) (1)

(Politica commerciale comune - Lotta all’introduzione nell’Unione di merci contraffatte e usurpative - Regolamenti (CE) nn. 3295/94 e 1383/2003 - Deposito doganale e transito esterno di merci provenienti da Stati terzi e che costituiscono imitazioni o copie di prodotti tutelati, nell’Unione, da diritti di proprietà intellettuale - Intervento delle autorità degli Stati membri - Presupposti)

2012/C 32/07

Lingue processuali: l'olandese e l'inglese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Court of Appeal (England Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: Koninklijke Philips Electronics NV (C-446/09), Nokia Corporation (C-495/09)

Convenuti: Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09)

con l’intervento di: International Trademark Association

Oggetto

(C-446/09)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. b) del regolamento del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l’immissione in libera pratica, l’esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (GU L 341, pag. 8) — Immissione in libera pratica e vincolo ad un regime sospensivo — Diritto applicabile — Merci originarie di un paese terzo — Violazione dei diritti di proprietà intellettuale del titolare

(C-495/09)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell’art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7) — Nozione di «merci contraffatte» — Merci recanti un marchio comunitario, in transito a partire da uno Stato terzo in cui sono state fabbricate e destinate al mercato di un altro Stato terzo — Telefoni cellulari «Nokia»

Dispositivo

Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure riguardanti l’introduzione nella Comunità, l’esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 25 gennaio 1999, n. 241, e il regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, devono essere interpretati nel senso che:

le merci provenienti da uno Stato terzo e che costituiscono imitazione di un prodotto tutelato nell’Unione europea da un diritto di marchio o copia di un prodotto ivi protetto da un diritto d’autore, da un diritto connesso, da un modello o disegno non possono essere qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» ai sensi di detti regolamenti per il solo fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione in regime sospensivo;

dette merci, per contro, possono violare tale diritto ed essere pertanto qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» laddove sia dimostrato che sono destinate ad essere immesse in commercio nell’Unione europea; una siffatta prova è fornita, in particolare, qualora emerga che dette merci sono state oggetto di una vendita ad un cliente dell’Unione o di una offerta in vendita o di una pubblicità rivolta a consumatori dell’Unione, o quando risulta da documenti o da corrispondenza concernenti tali merci che è previsto che le medesime siano dirottate verso i consumatori dell’Unione;

affinché l’autorità competente a statuire nel merito possa esaminare utilmente l’esistenza di una prova simile e degli altri elementi costitutivi di una violazione del diritto di proprietà intellettuale invocato, l’autorità doganale cui è stata presentata una domanda d’intervento, non appena dispone di indizi che consentano di sospettare l’esistenza di detta violazione, deve sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle stesse merci, e che

tra i predetti indizi possono figurare, segnatamente, il fatto che la destinazione delle merci non sia dichiarata mentre il regime sospensivo richiesto esige una siffatta dichiarazione, l’assenza di informazioni precise o affidabili circa l’identità o l’indirizzo del produttore o dello speditore delle merci, la mancanza di cooperazione con le autorità doganali oppure la scoperta di documenti o di corrispondenza concernenti le merci di cui trattasi atti a far supporre che è possibile che le medesime siano dirottate verso i consumatori dell’Unione europea.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.

GU C 37 del 13.2.2010.


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