20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/31


Ricorso proposto il 2 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

(Causa C-125/09)

2009/C 141/53

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e A. Nijenhuis)

Convenuta: Repubblica di Cipro

Conclusioni della ricorrente

La dichiarazione, da parte della Corte, che la Repubblica di Cipro non garantendo la concessione dei diritti di passaggio sulle proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, tempestivamente, imparzialmente e in modo trasparente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 11, n. 1, della direttiva quadro e dell’art. 4, n. 1, della direttiva autorizzazioni

condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Dalle informazioni fornite ai servizi della Commissione emerge che il secondo fornitore di telefonia mobile non aveva la possibilità di installare efficacemente la propria rete al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica in concorrenza con il gestore della rete già insediato, l’ATHK, a causa delle procedure cipriote lunghe e scoordinate.

2.

La Commissione censura la Repubblica di Cipro in quanto dal comportamento delle autorità pubbliche cipriote competenti (dei Comuni e/o delle Province), consegue che il secondo fornitore di telefonia mobile non dispone al momento delle licenze edilizie necessarie in base alla legge nazionale e, pertanto, si potrebbe considerare che la sua rete esistente, che è in attesa di soddisfare il rigoroso requisito della copertura geografica inserito nella sua licenza, operi in violazione del diritto cipriota.

3.

La Commissione ritiene che tale situazione crei uno svantaggio sostanziale per le attività del secondo gestore di reti di telefonia mobile. Poiché non ha completato lo sviluppo della sua rete può offrire agli utenti finali una piena copertura geografica solo attraverso il servizio di roaming nazionale che è gestito, con tariffe all’ingrosso, dalla ATHK. Ne consegue che in questo momento il secondo gestore dipende dal servizio di roaming nazionale all’ingrosso della ATHK per circa il 20 % del suo traffico complessivo. Pertanto, poiché la sua rete non offre una piena copertura geografica, il secondo gestore è obbligato ad assumere il costo materiale esterno dell’uso del servizio di roaming nazionale all’ingrosso dell’ATHK e dipende dal servizio di cui trattasi.

4.

Secondo la Commissione, tale rilevante ritardo per quanto riguarda la concessione, al secondo fornitore di telefonia mobile, dei diritti di passaggio sulle proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse per l’installazione di reti e antenne, costituisce una violazione dell’art. 11, n. 1, della direttiva quadro la quale prevede che l’autorità competente agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi.

5.

La Repubblica di Cipro fa valere che ci si aspettava che il decreto che doveva essere adottato immediatamente dopo la votazione del disegno di legge coprisse anche altri elementi importanti del codice, come la regola delle 6 settimane e, in generale, tutte le disposizioni del paragrafo 4 del codice. Tuttavia il decreto soprammenzionato non è mai stato adottato, per cui la situazione è rimasta sostanzialmente immutata. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la direttiva quadro e la direttiva autorizzazioni attualmente non vengono applicate correttamente in Cipro per quanto riguarda la concessione di licenze urbanistiche ed edilizie.

6.

Di conseguenza, la piena applicazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva autorizzazioni e dell’art. 11, n. 1, della direttiva quadro non verrà garantita prima dell’applicazione ufficiale delle attese misure di attuazione del codice poiché in assenza di perfezionamento delle necessarie procedure e in particolare dell’adozione del decreto non è potuta entrare in vigore la nuova normativa relativa alle licenze edilizie.


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