21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/23 |
Impugnazione proposta il 24 agosto 2009 dalla Repubblica di Polonia avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 (Prima Sezione ampliata), causa T-258/04, Polonia/Commissione
(Causa C-336/09 P)
2009/C 282/40
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, nonché Repubblica di Cipro.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare nella sua integralità l’ordinanza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 (Prima Sezione ampliata), causa T-258/04, Polonia/Commissione; |
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annullare gli artt. 5, 6, nn. 1, 2 e 3, 7, n. 1, nonché 8, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1); |
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condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado nonché dinanzi alla Corte di giustizia; |
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statuire sulla presente impugnazione nella Grande Sezione. |
Motivi e principali argomenti
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addebito di interpretazione errata del regolamento (CE) del Consiglio n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (2) nonché del Trattato di adesione a causa della constatazione che il termine per la presentazione del ricorso di annullamento del regolamento n. 60/2004 è iniziato a decorrere il giorno della pubblicazione del medesimo nelle lingue ufficiali della Comunità a quindici e quindi prima della conclusione della pubblicazione nelle lingue ufficiali della Comunità allargata; |
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addebito di interpretazione errata dell’art. 230, quarto comma, CE, a causa della constatazione che la Repubblica di Polonia avrebbe potuto effettivamente presentare il ricorso di annullamento del regolamento n. 60/2004 prima dell’adesione all’Unione europea, agendo in qualità di persona giuridica sul fondamento di tale disposizione; |
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violazione del principio di una Comunità di diritto e del principio dell’effettiva tutela giurisdizionale, poiché la Repubblica di Polonia è stata privata del diritto di sottoporre al controllo giurisdizionale la legalità del regolamento n. 60/2004, nonostante tale regolamento fosse stato indirizzato alla Repubblica di Polonia quale Stato membro; |
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violazione del principio di solidarietà e del principio di buona fede poiché la Repubblica di Polonia è stata privata del diritto di sottoporre al controllo giurisdizionale la legalità di un atto che modifica le condizioni di adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea e viola l’equilibrio dei diritti e degli obblighi risultanti dall’appartenenza alla Comunità; |
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violazione delle regole di procedura nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado per non aver dibattuto degli argomenti della Repubblica di Polonia concernenti la violazione del principio di solidarietà e del principio di buona fede nonché per l’insufficienza di motivazione dell’ordinanza impugnata. |
(1) GU L 9, pag. 8.
(2) GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385.