7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/46


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgaria) il 7 settembre 2009 — Said Shamilovich Kadzoev/Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Causa C-357/09)

2009/C 267/79

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Said Shamilovich Kadzoev.

Convenuta: Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE (1), recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, vada interpretato nel senso che:

a)

se il diritto nazionale dello Stato membro prima del recepimento delle condizioni stabilite dalla detta direttiva non prescriveva un periodo massimo di trattenimento né i motivi per la sua proroga e, in occasione della trasposizione della direttiva, non sia stato disposto che le nuove norme producessero effetto retroattivo, tali norme della detta direttiva si applichino solo a partire dal recepimento nel diritto nazionale da parte dello Stato membro delle condizioni stabilite dalla direttiva e comprendano solo tale periodo;

b)

nei periodi di trattenimento in un centro specializzato ai fini dell’allontanamento previsti dalla direttiva non si computi il periodo durante il quale l’esecuzione di una decisione di allontanamento dallo Stato membro era vietata in forza di una disposizione espressa, a causa dell’esecuzione di un procedimento di richiesta del diritto d’asilo su istanza di un cittadino di uno Stato terzo, sebbene egli, durante tale procedimento, abbia continuato a soggiornare presso detto centro specializzato di trattenimento, qualora la normativa nazionale dello Stato membro lo consenta;

2)

Se l’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, vada interpretato nel senso che nei periodi di trattenimento in un centro specializzato ai fini dell’allontanamento non si computa il periodo durante il quale l’esecuzione di una decisione di allontanamento dallo Stato membro era vietata in forza di una disposizione espressa, in quanto era pendente un procedimento giudiziario avverso la detta decisione, sebbene l’interessato, durante tale procedimento, abbia continuato a soggiornare presso detto centro specializzato di trattenimento, allorché l’interessato non possiede alcun valido documento d’identità e quindi esiste un dubbio sulla sua identità, non dispone di mezzi di sussistenza e si comporta in maniera aggressiva;

3)

Se l’art. 15, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, vada interpretato nel senso che non sussiste una prospettiva ragionevole d’allontanamento qualora:

a)

al momento del controllo del trattenimento da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato cui appartiene l’interessato, quest’ultima si sia rifiutata di rilasciargli un documento di viaggio ai fini del suo rimpatrio e in quel momento non esista un accordo con un paese terzo sul suo accoglimento, nonostante le autorità amministrative dello Stato membro proseguano i loro sforzi in tal senso;

b)

al momento del controllo del trattenimento da parte dell’autorità giudiziaria esista un accordo di riammissione tra l’Unione europea e lo Stato di cui l’interessato è cittadino ma, a causa dell’esistenza di nuove prove — ossia un certificato di nascita dell’interessato — lo Stato membro non ha fatto riferimento alle disposizioni del detto accordo non volendo l’interessato essere rimpatriato;

c)

le possibilità di proroga del periodo di trattenimento previste dall’art. 15, n. 6, della direttiva siano esaurite e nel momento in cui il tribunale controlla il trattenimento dell’interessato a norma dell’art. 15, n. 6, lett. b) della direttiva non esiste alcun accordo con uno Stato terzo relativo al suo accoglimento.

4)

Se l’art. 15, nn. 4 e 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, vada interpretato nel senso che se, in occasione del controllo del trattenimento ai fini dell’allontanamento di un cittadino di un paese terzo, risulti che non esistono prospettive ragionevoli per il suo allontanamento e che sono esaurite le possibilità di prorogare il periodo di trattenimento:

a)

non si deve comunque disporre il suo immediato rilascio qualora siano cumulativamente presenti le seguenti condizioni: l’interessato non dispone di validi documenti d’identità, a prescindere dalla durata della loro validità, e pertanto esistono dubbi in merito alla sua identità, egli tiene un comportamento aggressivo, non dispone di mezzi di sussistenza e non ci sono terzi che si siano impegnati a garantire la sua sussistenza;

b)

ai fini della decisione sul suo rilascio occorre valutare se il cittadino del paese terzo disponga, conformemente alle norme del diritto nazionale dello Stato membro, di mezzi necessari per soggiornare nel territorio dello Stato membro nonché di un indirizzo presso il quale possa risiedere.


(1)  GU L 348, pag. 98.


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