7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/46 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgaria) il 7 settembre 2009 — Said Shamilovich Kadzoev/Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti
(Causa C-357/09)
2009/C 267/79
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen Sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Said Shamilovich Kadzoev.
Convenuta: Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE (1), recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, vada interpretato nel senso che:
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2) |
Se l’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, vada interpretato nel senso che nei periodi di trattenimento in un centro specializzato ai fini dell’allontanamento non si computa il periodo durante il quale l’esecuzione di una decisione di allontanamento dallo Stato membro era vietata in forza di una disposizione espressa, in quanto era pendente un procedimento giudiziario avverso la detta decisione, sebbene l’interessato, durante tale procedimento, abbia continuato a soggiornare presso detto centro specializzato di trattenimento, allorché l’interessato non possiede alcun valido documento d’identità e quindi esiste un dubbio sulla sua identità, non dispone di mezzi di sussistenza e si comporta in maniera aggressiva; |
3) |
Se l’art. 15, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, vada interpretato nel senso che non sussiste una prospettiva ragionevole d’allontanamento qualora:
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4) |
Se l’art. 15, nn. 4 e 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, vada interpretato nel senso che se, in occasione del controllo del trattenimento ai fini dell’allontanamento di un cittadino di un paese terzo, risulti che non esistono prospettive ragionevoli per il suo allontanamento e che sono esaurite le possibilità di prorogare il periodo di trattenimento:
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(1) GU L 348, pag. 98.