21.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 69/46 |
Ricorso proposto il 12 gennaio 2009 — Schunk/UAMI (sezione cilindrica di un mandrino)
(Causa T-7/09)
(2009/C 69/101)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik (Lauffen am Neckar, Germania) (rappresentante: avv. C. Koppe-Zagouras)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 31 ottobre 2008, nel procedimento R 1109/2007-1; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: qualsivoglia marchio riproducente la sezione cilindrica di un mandrino, per prodotti appartenenti alle classi 7 e 8 (domanda di registrazione n. 3 098 894)
Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio richiesto avrebbe il necessario carattere distintivo. Inoltre, il marchio richiesto possiederebbe un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).