4.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/34 |
Ricorso presentato l'11 febbraio 2009 — Schemaventotto/Commissione
(Causa T-58/09)
(2009/C 82/59)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Schemaventotto SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, G. Scassellati Sforzolini, G. C. Rizza, M. Piergiovanni, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la/e decisione/i contenuta/e nella lettera 13 agosto 2008, n. prot. C(2008) 4494, inviata dalla Commissaria Kroes, in nome e per conto della Commissione europea, alle autorità italiane, e concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (caso COMP/M.4388 — Abertis/Autostrade); e |
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Ordinare alla Commissione di provvedere al pagamento delle spese del presente giudizio della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissaria sig.ra Kroes del 13 agosto 2008, con la quale, secondo la ricorrente, la Convenuta avrebbe comunicato alle autorità italiane la propria volontà di non perseguire il caso COMP/M.4388 — Abertis/autostrade ex art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio, del 20 gennaio 2004, n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il Regolamento). Infatti, la Commissione approva le misure normative di fonte regolamentare relative alle procedure di autorizzazione per il «trasferimento» delle concessioni autostradali (Direttiva del 2007 e Decreto del 2008). Tuttavia, nella lettera precitata la Convenuta riserva la propria posizione sulla compatibilità del quadro normativo italiano relativo al procedimento di autorizzazione per il trasferimento delle concessioni autostradali con le regole in materia di mercato interno.
A sostegno delle proprie pretensioni, la ricorrente fa valere la violazione dell'articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni, basandosi sulle seguenti considerazioni:
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La Commissione non può in alcun modo riferirsi a modifiche del quadro normativo pertinente intervenute successivamente al 31 gennaio 2007, data delle valutazioni preliminari. Poiché i poteri della Commissione nell'ambito della verifica ex art. 21, paragrafo 4, del Regolamento sono strettamente connessi al contesto della valutazione di una specifica operazione di concentrazione di dimensione comunitaria, alla quale le misure nazionali controverse si ricollegano, le modifiche normative successive non potevano produrre effetti sulle condotte passate delle autorità italiane, che hanno avuto per risultato l'abbandono dell'operazione ad opera delle parti nel dicembre 2006, trascorsi tre mesi dall'autorizzazione dell'operazione ex art. 6, paragrafo primo, lett. b) del Regolamento. |
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La ricorrente censura l'eccesso/sviamento di potere da parte della Commissione, consistente nell'inadeguatezza della base giuridica prescelta rispetto al contenuto della Decisione esplicita di «non perseguire» le misure italiane controverse. Si afferma a questo riguardo che, decidendo che le modifiche del quadro normativo intervenute medio tempore varranno ad assicurare che le preoccupazioni espresse nelle sue valutazioni preliminari del 31 gennaio 2007 non si ripresentino in futuro, la Commissione ha adottato ex art. 21 del Regolamento un tipo di decisione che detta disposizione non contempla. La Commissione ha, infatti, utilizzato i poteri attribuitile dal citato art. 21 per dichiarare compatibili con il diritto comunitario misure di portata generale adottate da uno Stato membro, prescindendo del tutto dalla specifica operazione di concentrazione per bloccare la quale l'Italia ha adottato le misure nazionali in questione. |
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Nel ritenere che il quadro regolatorio italiano, come modificato, sia stato reso compatibile con il diritto comunitario, la Commissione non ha tenuto in considerazione le ulteriori incertezze ingenerate nell'ordinamento italiano dalle misure nazionali menzionate, che non hanno certo contribuito a stabilire un ambiente favorevole per eventuali concentrazioni future che interessino il mercato delle concessioni autostradali in Italia. Inoltre, la disciplina adottata dall'Amministrazione italiana nel 2007 e 2008 doveva comunque dirsi contraria anche all'art. 21 nella misura in cui essa impone, in dipendenza di un «trasferimento» di una concessione autostradale, obblighi più ampi di quelli che altrimenti incomberebbero ai soggetti interessati. |