18.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/21 |
Ricorso proposto il 25 maggio 2009 — Olymp Bezner/UAMI — Bellido (OLYMP)
(Causa T-204/09)
2009/C 167/41
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Olymp Bezner GmbH & Co. KG (Bietigheim-Bissingen, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Dönch e M. Eck)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Miguel Bellido, S.A. (Manzanares, Ciudad Real, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 marzo 2009 nel procedimento R 598/2008-2; e |
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condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «OLYMP» per prodotti appartenenti alla classe 25
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio figurativo spagnolo «OLIMPO», registrato per prodotti appartenenti alla classe 25
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario di cui trattasi
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso erroneamente avrebbe ritenuto sussistere un rischio di confusione, dal momento che i marchi di cui trattasi non sarebbero simili sul piano visivo, auditivo o concettuale.