11.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 246/15 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-19/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Regolamenti (CE) nn. 273/2004 e 111/2005 - Precursori di droghe - Controllo e monitoraggio all’interno dell’Unione - Controllo degli scambi tra l’Unione e i paesi terzi - Sanzioni)
2010/C 246/26
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e S. Mortoni, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle misure necessarie per conformarsi all’art. 12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe (GU L 47, pag. 1) e all’art. 31 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU 2005, L 22, pag. 1)
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana, non avendo adottato le misure nazionali necessarie per l’attuazione dell’art. 12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe, nonché dell’art. 31 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali regolamenti. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |