7.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 139/11 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Naftiliaki Etaireia Thasou AE (C-128/10), Amaltheia I Naftiki Etaireia (C-129/10)/Ypourgos Emporikis Naftilías
(Cause riunite C-128/10 e C-129/10) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Cabotaggio marittimo - Regolamento (CEE) n. 3577/92 - Artt. 1 e 4 - Previa autorizzazione amministrativa per servizi di cabotaggio - Controllo delle condizioni di sicurezza delle navi - Mantenimento dell’ordine nei porti - Obblighi di servizio pubblico - Mancanza di criteri precisi e noti in anticipo)
2011/C 139/18
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrenti: Naftiliaki Etaireia Thasou AE (C-128/10), Amaltheia I Naftiki Etaireia (C-129/10)
Convenuta: Ypourgos Emporikis Naftilías
Con l’intervento di: Koinopraxia Epibatikon Ochimatagogon Ploion Kavalas — Thasou (C 128/10)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione degli artt. 1, 2 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7) — Normativa nazionale che impone una previa autorizzazione amministrativa per servizi di cabotaggio — Sistema che consente di controllare la possibilità di effettuare i collegamenti marittimi in condizioni di sicurezza delle navi e di mantenimento dell’ordine nei porti — Insussistenza di criteri precisi e predeterminati
Dispositivo
Il combinato disposto degli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che istituisce un regime di previa autorizzazione per i servizi di cabotaggio marittimo che prevede l’adozione di decisioni amministrative che impongono il rispetto di talune fasce orarie per ragioni collegate, da un lato, alla sicurezza delle navi e all’ordine nei porti e, dall’altro, a obblighi di servizio pubblico, purché siffatto regime sia fondato su criteri obiettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in particolare nel caso in cui numerosi armatori intendano entrare contemporaneamente nello stesso porto. Per quanto riguarda decisioni amministrative che impongono obblighi di servizio pubblico, è inoltre necessario poter dimostrare una necessità reale di servizio pubblico a causa dell’insufficienza dei servizi regolari di trasporto in una situazione di libera concorrenza. È compito del giudice nazionale valutare se tali condizioni ricorrano nelle cause principali.