28.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 25/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamm — Germania) — KHS AG/Winfried Schulte
(Causa C-214/10) (1)
(Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Diritto alle ferie annuali retribuite - Estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per causa di malattia allo scadere di un termine previsto dalla normativa nazionale)
(2012/C 25/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesarbeitsgericht Hamm
Parti
Ricorrente: KHS AG
Convenuto: Winfried Schulte
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesarbeitsgericht Hamm — Interpretazione dell’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Diritto al rimborso delle ferie annuali retribuite di cui un lavoratore non ha potuto usufruire a causa di un congedo per malattia durante il periodo di riferimento e la cui inabilità al lavoro si è protratta per diversi anni fino al termine del suo rapporto di lavoro — Contratto collettivo che consente il rimborso delle ferie non godute solo al termine del rapporto di lavoro e che prevede l’estinzione del diritto alle ferie non godute per causa di malattia alla scadenza di un termine di 15 mesi dopo il periodo di riferimento
Dispositivo
L’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta a norme o a prassi nazionali, quali i contratti collettivi, che, prevedendo un periodo di riporto di quindici mesi allo scadere del quale il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue, limitano il cumulo dei diritti a tali ferie di un lavoratore inabile al lavoro durante più periodi di riferimento consecutivi.