18.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 49/12 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgio) — Vlaamse Oliemaatschappij NV/FOD Financiën
(Causa C-499/10) (1)
(Sesta direttiva IVA - Debitori dell’imposta - Terzo responsabile in solido - Regime del deposito diverso dal deposito doganale - Responsabilità solidale del depositario di beni e del soggetto passivo proprietario di tali beni - Buona fede o assenza di colpa o negligenza del depositario)
2012/C 49/18
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge
Parti
Ricorrente: Vlaamse Oliemaatschappij NV
Convenuto: FOD Financiën
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Interpretazione dell’art. 21, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Debitori dell’imposta — Terzo responsabile in solido — Normativa nazionale che considera il depositario dei beni responsabile in solido del pagamento dell’imposta dovuta dal soggetto passivo proprietario di tali beni, in un regime di deposito diverso dal deposito doganale, anche in caso di buona fede del depositario o in assenza di colpa o negligenza che possa essere addebitata a quest’ultimo
Dispositivo
L’art. 21, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di prevedere che il gestore di un deposito diverso dal deposito doganale sia responsabile in solido per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per una fornitura di merci, provenienti da tale deposito, effettuata a titolo oneroso dal proprietario delle stesse merci assoggettato a tale imposta, anche qualora il gestore del deposito sia in buona fede o non sia possibile addebitargli alcuna colpa o negligenza.