26.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 347/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Waldshut-Tiengen — Landwirtschaftsgericht — Germania) — Rico Graf, Rudolf Engel/Landratsamt Waldshut — Landwirtschaftsamt
(Causa C-506/10) (1)
(Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Parità di trattamento - Lavoratori autonomi frontalieri - Contratto di affitto rurale - Struttura agraria - Normativa di uno Stato membro che consente di impugnare il contratto se i prodotti ottenuti sul territorio nazionale da agricoltori frontalieri svizzeri sono destinati a essere esportati, con esenzione dai dazi doganali, verso la Svizzera)
2011/C 347/09
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Waldshut-Tiengen — Landwirtschaftsgericht
Parti
Ricorrenti: Rico Graf, Rudolf Engel
Convenuto: Landratsamt Waldshut — Landwirtschaftsamt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Waldshut-Tiengen-Landwirtschaftsgericht — Interpretazione dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (GU 2002, L 114, pag. 6) — Opposizione delle autorità competenti di uno Stato membro al mantenimento di un affitto di un fondo rurale avente ad oggetto terreni agricoli situati nello Stato membro medesimo e concluso da un agricoltore svizzero titolare di un’impresa sita in Svizzera — Normativa nazionale che consente, per i terreni che servono alla produzione di prodotti agricoli destinati all’esportazione in franchigia al di fuori del mercato interno, l’opposizione per motivi di distorsione della concorrenza
Dispositivo
Il principio della parità di trattamento sancito dall’art. 15, n. 1, dell’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, che prevede la possibilità, per l’autorità competente di tale Stato membro, di impugnare un contratto d’affitto rurale avente ad oggetto un terreno situato in una zona determinata del territorio del medesimo Stato membro e concluso tra un residente di quest’ultimo e un residente frontaliero dell’altra parte contraente, in ragione del fatto che il terreno preso in affitto è funzionale alla produzione di prodotti agricoli destinati a essere esportati in esenzione dai dazi doganali al di fuori del mercato interno dell’Unione europea e in quanto ne derivano distorsioni della concorrenza, qualora l’applicazione di tale normativa pregiudichi un numero nettamente più elevato di cittadini dell’altra parte contraente rispetto ai cittadini dello Stato membro sul territorio del quale tale normativa si applica. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ultima circostanza ricorra nella specie.