1.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgerichts (Germania) il 2 febbraio 2010 — Land Hessen/Franz Mücksch OHG, interveniente: Merck KG aA

(Causa C-53/10)

2010/C 113/26

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Land Hessen

Convenuto: Franz Mücksch OHG

Interveniente: Merck KG aA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (1), da ultimo modificata con regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008 (2), n. 1137 (in prosieguo: la «direttiva Seveso II») — debba essere interpretato nel senso che gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di quest’ultima, segnatamente l’obbligo di tenere conto, nella loro politica in materia di utilizzazione dei suoli e nelle procedure di attuazione di questa politica, della necessità, a lungo termine, di mantenere un’opportuna distanza tra gli stabilimenti soggetti alla direttiva, da un lato, e gli edifici frequentati dal pubblico, dall’altro, abbiano quali destinatari gli organi competenti in materia di pianificazione, ai quali compete decidere in merito all’utilizzazione dei suoli sulla base di un bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, o se abbiano quali destinatari anche le autorità competenti per il rilascio delle licenze edilizie, tenute ad adottare una decisione vincolata in merito all’autorizzazione di un progetto in un comparto edilizio.

2)

Nel caso in cui l’art. 12, n. 1, della direttiva Seveso II dovesse avere quali destinatari anche le autorità competenti per il rilascio delle licenze edilizie, tenute ad adottare una decisione vincolata in merito all’autorizzazione di un progetto in un comparto edilizio:

se gli obblighi summenzionati comprendano il divieto di autorizzare l’insediamento di un edificio frequentato dal pubblico che, in base ai principi applicabili alla pianificazione, non mantenga una distanza opportuna da uno stabilimento esistente, qualora non lontano ovvero appena più lontano da detto stabilimento esistano già vari edifici analoghi frequentati dal pubblico, il gestore non debba aspettarsi prescrizioni supplementari per limitare le conseguenze di un incidente in seguito al nuovo progetto e siano preservati i requisiti di salubrità delle condizioni abitative e lavorative

3)

In caso di soluzione negativa di tale questione,

se una normativa che, alle condizioni menzionate nella precedente questione, imponga l’autorizzazione dell’insediamento di un edificio frequentato dal pubblico, tenga conto a sufficienza della necessità del mantenimento delle distanze.


(1)  GU 1997, L 10, pag. 13.

(2)  GU L 311, pag. 1.


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