3.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/21 |
Impugnazione proposta il 26 aprile 2010 dal Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 febbraio 2010, causa T-340/07, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea
(Causa C-200/10 P)
(2010/C 179/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: N. Korogiannakis, Δικηγόρος)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale, condannare la Commissione a risarcire il danno subito dalla ricorrente a causa dell’inadempimento dei suoi obblighi contrattuali nell’ambito dell’esecuzione del contratto EDC-53007 EEBO/27873 relativo al progetto «e-Content Exposure and business Opportunities» e condannare la Commissione a pagare alla ricorrente le spese legali e di altro tipo sostenute in relazione al procedimento iniziale anche nel caso in cui la presente impugnazione fosse respinta, nonché le spese del presente procedimento, nel caso l’impugnazione fosse accolta. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere che il Tribunale non ha fornito una motivazione sufficientemente chiara delle ragioni del rigetto di una serie di argomenti invocati dalla ricorrente.
La ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretare erroneamente il testo dell’art. 7, n. 6, del contratto, il quale fa riferimento all’obbligo dei contraenti di adottare provvedimenti adeguati per annullare o ridurre i loro impegni dopo aver ricevuto la lettera della Commissione che notificava loro la risoluzione del contratto.