9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 luglio 2010 — Elenca Srl/Ministero dell'Interno

(Causa C-385/10)

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2010/C 274/21

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Elenca Srl

Convenuto: Ministero dell'Interno

Questioni pregiudiziali

1)

Se la circolare impugnata in primo grado e le norme interne nella stessa invocate sono compatibili o meno con il diritto comunitario e con le norme sopra specificamente richiamate; in particolare, se le stesse violano i principi e le regole poste dalla direttiva 89/106/CEE (1) concernente i prodotti da costruzione, la quale non impone in alcun modo la marcatura CE e prevede anzi (all'art. 6, nn. 1 e 2) che gli Stati membri «non ostacolano la libera circolazione, l'immissione sul mercato o l'utilizzazione nei proprio territorio di prodotti che soddisfano le disposizioni» della direttiva stessa, provvedendo affinché «l'utilizzazione di tali prodotti ai fini cui sono destinati non venga proibita da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o privati, che agiscono sotto forma di impresa pubblica o di organismo pubblico, in base ad una posizione di monopolio» e consentendo che «i prodotti non contemplati dall'articolo 4, paragrafo 2, siano immessi sul mercato nel proprio territorio, se soddisfano prescrizioni nazionali conformi al Trattato, fintantoché le specificazioni tecniche europee di cui ai capitolo II e III dispongano diversamente»;

2)

se la circolare impugnata e le norme interne in essa invocate violano, in particolare, gli artt. 28-31 del Trattato della Comunità Europea, che vietano le restrizioni all'importazione e le misure di effetto equivalente; e ciò in quanto il subordinare la commercializzazione di un prodotto proveniente da un altro Stato comunitario, come nel caso in esame, ad un requisito tecnico, ossia l'apposizione del marchio CE — apposizione che sarebbe possibile e legittima solo ove esistesse una corrispondente norma armonizzata -viene in effetti ad impedire l' importazione e la distribuzione del prodotto di cui trattasi sul territorio dello Stato italiano, in contrasto con i principi dettati con le citate norme del Trattato CE e del diritto comunitario, che garantiscono la libertà e la concorrenza, esigendo principi capaci di assicurare un trattamento non discriminatorio, paritario, nonché trasparenza, proporzionalità e rispetto dei diritti delle singole imprese;

3)

se, ancora, il quadro di regole derivanti dal diritto comunitario, improntato a garantire una concorrenza effettiva anche nel settore nell'ambito del quale si inserisce la controversia in esame, non avrebbe dovuto imporre al legislatore nazionale ed all'amministrazione di evitare l'adozione delle misure normative indicate nella circolare e nel d.lgs. n. 152/2006 sopra menzionati;

4)

se, infine, la tutela del pluralismo e della concorrenza nel settore garantita dal diritto europeo sia assicurata da una disciplina nazionale — come il d.lgs. n. 152/2006 (in particolare con riguardo all'art. 285 e alla parte II dell'Allegato IX, punti 2.7 e 3.4) — i quali prevedono e impongono i limiti sopra precisati.


(1)  GU L 40, pag. 12


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