8.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/16 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2013 — Ungheria/Commissione
(Causa T-240/10) (1)
(Ravvicinamento delle legislazioni - Emissione deliberata di OGM nell’ambiente - Procedimento di autorizzazione all’immissione in commercio - Pareri scientifici dell’EFSA - Comitologia - Procedura di regolamentazione - Violazione delle forme sostanziali - Rilevazione d’ufficio)
2014/C 39/26
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Sipos e L. Pignataro-Nolin, in seguito A. Sipos e D. Bianchi, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Menez, agenti); Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: inizialmente C. Schiltz, in seguito P. Frantzen e infine L. Delvaux e D. Holderer, agenti); Repubblica d’Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e E. Riedl, agenti); e Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Szpunar, B. Majczyna e J. Sawicka, in seguito B. Majczyna e J. Sawicka, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2010/135/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (Solanum tuberosum L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell’amido (GU L 53, pag. 11), e della decisione 2010/136/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, che autorizza l’immissione in commercio di mangimi ottenuti dalla patata geneticamente modificata EH92-527-1 (BPS-25271-9) e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale patata in prodotti alimentari e in altri mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 53, pag. 15)
Dispositivo
1) |
La decisione 2010/135/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (Solanum tuberosum L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell’amido, e la decisione 2010/136/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, che autorizza l’immissione in commercio di mangimi ottenuti dalla patata geneticamente modificata EH92-527-1 (BPS-25271-9) e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale patata in prodotti alimentari e in altri mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono annullate. |
2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ungheria. |
3) |
La Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica d’Austria e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese. |