7.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/16 |
Ordinanza del Tribunale 9 novembre 2011 — ClientEarth e a./Commissione
(Causa T-120/10) (1)
(Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Diniego implicito di accesso - Interesse ad agire - Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso - Rifiuto di adeguamento delle conclusioni - Non luogo a provvedere)
2012/C 6/30
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito); European Federation for Transport and Environment (T&E) (Bruxelles, Belgio); European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles); BirdLife International (Bruxelles) (rappresentanti: S. Hockman, QC, e P. Kirch, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e C. ten Dam, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 febbraio 2010, che ha negato l’accesso a determinati documenti relativi alla modellizzazione dei biocarburanti
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della ClientEarth, dell’European Federation for Transport and Environment (T&E), dell’European Environment Bureau (EEB) e della BirdLife International. |