31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/47 |
Ricorso proposto il 24 maggio 2010 — Repubblica di Polonia/Commissione europea
(Causa T-241/10)
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2010/C 209/71
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della Commissione 11 marzo 2010, 2010/152/UE [notificata con il numero C(2010) 1317] che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario un importo di PLN 279 794 442,15 e EUR 25 583 996,81, sostenuto dall’organismo pagatore riconosciuto dalla Repubblica di Polonia; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata prevede una rettifica finanziaria in ragione di presunte irregolarità nel sistema di identificazione e controllo di parcelle agricole negli anni 2005 e 2006, riguardanti: l’incompleta vettorializzazione del sistema di identificazione delle stesse parcelle agricole, l’accettazione di superfici agricole non ammissibili ai fini del pagamento, un numero troppo ridotto di controlli in loco in regioni ad alto indice di errore (województwo opolskie) nonché la falsa applicazione delle disposizioni con riferimento alla loro violazione intenzionale.
La ricorrente pone la questione dell’esistenza di tutti gli errori contestati e fa valere i seguenti addebiti contro la decisione impugnata.
In primo luogo, la ricorrente solleva l’addebito relativo alla violazione dell’art. 7, n. 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 (2) e dell’art. 31, n. 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 (3) nonché la violazione degli orientamenti n. VI/5330/97 per aver operato una rettifica finanziaria basandosi su un accertamento non corretto dei fatti e su un’errata interpretazione del diritto e ciò malgrado le spese siano state effettuate dalle autorità polacche conformemente alle disposizioni dell’Unione europea.
Ad avviso della ricorrente non si è verificato nessuno dei presenti errori costitenti la base della rettifica finanziaria, mentre le spese escluse dal finanziamento da parte dell’Unione europea in forza della decisione impugnata sono state effettuate conformemente alle disposizioni dell’Unione europea.
La ricorrente afferma che il sistema di identificazione delle parcelle agricole applicato in Polonia negli anni 2005 e 2006 era pienamente conforme ai requisiti fissati dall’art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 (4) nonché all’art. 6 del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004 (5), superando sensibilmente sotto molteplici profili codesti requisiti e garantendo una tutela rigorosa degli interessi finanziari dell’Unione europea.
Essa fa valere anche che i procedimenti nazionali applicati negli anni 2005 e 2006 avrebbero permesso di accertare in maniera effettiva ed oggettiva l’intenzionalità o meno della dichiarazione eccessiva, da parte del richiedente, delle superfici agricole indicate ai fini del pagamento, prevedendo nei casi dubbi una decisione giudiziaria nonché rispettando il principio della presunzione di innocenza.
Inoltre la ricorrente indica che l’accettazione delle superfici agricole ai fini del pagamento era conforme alle condizioni di ammissibilità dei medesimi considerato che, conformemente all’Atto di adesione, condizione per l’ammissibilità della superficie è il suo mantenimento in buone condizioni agronomiche (BCA) al 30 giugno 2003, mentre il mantenimento di buone condizioni agronomiche compatibili con la tutela dell’ambiente (BCAA) il giorno del controllo non è una condizione di ammissibilità di tale superficie, ma un presupposto per la riduzione dell’importo del pagamento.
Essa afferma anche che il numero complessivo di controlli effettuati in loco nel 2009 nei województwie opolskie corrispondeva ad un livello conforme ai requisiti di cui all’art. 26 del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004.
In secondo luogo, la ricorrente fa valere l’addebito consistente nella violazione dell’art. 7, n. 4, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’art. 31, n. 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, nella violazione degli orientamenti n. VI/5330/97 nonché quella del principio di proporzionalità a causa dell’applicazione di una rettifica di importo estremamente eccessivo in rapporto al rischio di un’eventuale perdita finanziaria per il bilancio dell’Unione europea.
Ad avviso della ricorrente, anche qualora il sistema di controlli e sanzioni istituito dalle autorità polacche rivelasse l’esistenza di determinati errori, quod non, tali errori sarebbero a tal punto irrilevanti che il rischio di eventuali perdite per il bilancio dell’Unione sarebbe di molte volte inferiore all’importo della rettifica finanziaria operata dalla Commissione nella decisione impugnata. Ciò concerne in particolare l’importo della rettifica operata dalla Commissione a titolo del mancato completamento della vettorializzazione del sistema di identificazione delle parcelle agricole nonché a titolo del numero presuntivamente insufficiente di controlli in loco nei województwie opolskie nel 2005.
(1) GU L 63, pag. 7.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).
(3) Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).