29.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/52


Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Fri-El Acerra/Commissione

(Causa T-551/10)

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2011/C 30/92

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Fri-El Acerra Srl (Acerra, Napoli, Italia) (rappresentanti: M. Todino, avvocato, P. Fattori, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare integralmente la Decisione emessa dalla Commissione europea in data 15 settembre 2010 relativa all’aiuto di Stato n. C 8/2009, con cui ha ritenuto incompatibile con il mercato interno la misura d’aiuto cui la Repubblica italiana intendeva dare esecuzione in favore di Fri-El Acerra s.r.l.

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la ricorrente si rivolge contro una Decisione della Commissione che ha ritenuto incompatibile con il mercato comune un aiuto ad essa concesso dalle autorità italiane, riguardante la costruzione di una centrale di biomassa ad Acerra.

1)   Primo motivo: Erronea applicazione dell’art. 107 (3) del TFUE, erronea applicazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e travisamento della giurisprudenza sull’effetto incentivante.

Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente applicato il requisito formale e cronologico di cui al punto 38 degli orientamenti sugli aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013, attribuendo allo stesso un’efficacia di presunzione assoluta relativamente all’effetto incentivante dell’aiuto, e mancando di considerare la natura sostanziale di quest’ultimo. La Commissione avrebbe dunque fornito un’interpretazione formalistica di tale requisito, contraria a quanto stabilito dalla giurisprudenza sull’effetto di incentivo, e avrebbe mancato di valutare adeguatamente i documenti forniti dalle parti.

2)   Secondo motivo: Violazione dei principi generali dell’ordinamento comunitario e in particolare violazione dei principi del tempus regit actum e del legittimo affidamento.

Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il requisito formale prescritto dagli orientamenti 2007, pubblicati nel 2006, a dei fatti avvenuti antecedentemente alla pubblicazione di questi ultimi. Tale applicazione sarebbe contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento comunitario, quali il principio del tempus regit actum, che sancisce l’irretroattività della norma di legge nel tempo, nonché il principio del legittimo affidamento.

3)   Terzo motivo: Errore manifesto di valutazione, nella misura in cui la Commissione avrebbe travisato i fatti, valutando erroneamente il requisito dell’incremento occupazionale nonché il contributo energetico alla zona industriale di Acerra, e concludendo erroneamente che il progetto apportasse un contributo solo marginale alla politica energetica e allo sviluppo regionali.

Questo motivo riposa sulle considerazioni secondo cui la convenuta:

avrebbe valutato in modo formalistico, e contrario alla propria stessa prassi, il requisito dell’incremento occupazionale, decontestualizzando lo stesso dal tipo di mercato e dal contesto economico in cui si iscrive il progetto d’aiuto;

non avrebbe inoltre valutato adeguatamente il contributo diretto che l’energia elettrica prodotta da Fri-El fornisce alla zona industriale di Acerra, mancando di tenere in considerazione la normativa italiana in materia energetica e l’effetto indiretto di incentivo all’insediamento industriale e allo sviluppo regionale;

non avrebbe considerato il contributo di Fri-El Acerra alla politica energetica regionale, che prevede come obiettivo il raggiungimento entro il 2013 di una determinata quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

4)   Quarto motivo: Errore manifesto di valutazione, nella misura in cui la Commissione avrebbe erroneamente valutato l’incompatibilità dell’aiuto ai sensi delle linee guida in materia ambientale.

Per la ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente sostenuto che le autorità italiane e Fri-El Acerra non avessero fornito una documentazione idonea. Inoltre, essa non avrebbe applicato il requisito di incentivazione così come previsto dalle linee guida, che prevedono un test di natura sostanziale e non meramente formale.


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