29.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/55


Ricorso proposto il 6 dicembre 2010 — Novatex/Consiglio

(Causa T-556/10)

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2011/C 30/97

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novatex Ltd (Karachi, Pakistan) (rappresentante: avv. B. Servais)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 27 settembre 2010, n. 857, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti (1);

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere due motivi.

Con il primo motivo di ricorso essa asserisce che il Consiglio ha violato l’art. 3 del regolamento (CE) n. 597/2009 (2), concludendo erroneamente che il regime d’imposta finale (FTR) sia uno schema che rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione, che, conseguentemente, costituisce un contributo finanziario e, quindi, che tale FTR conferisce inevitabilmente benefici alla ricorrente. La ricorrente sostiene che:

non si può ritenere che il regime fiscale definitivo costituisca un contributo finanziario sulla base dell’art. 3, n. 1, lett. a), punto ii, del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009, interpretato in combinato disposto con le disposizioni rilevanti dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC e con l’interpretazione che ne viene data dalla giurisprudenza dell’OMC;

il regolamento contestato viola l’art. 3, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009, interpretato in combinato disposto con le disposizioni rilevanti dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC, nel concludere che il regime d’imposta finale conferisca un vantaggio alla ricorrente.

Con il suo secondo motivo di ricorso, la ricorrente asserisce che il Consiglio ha violato:

gli artt. 3, n. 2, e 6, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 597/2009 interpretati in combinato disposto con le diposizioni rilevanti dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC, in quanto si è avvalso del tasso commerciale applicabile prevalente durante il periodo di inchiesta, come riscontrato sul sito web della State Bank del Pakistan, piuttosto che del tasso commerciale prevalente al tempo in cui il mutuo è stato contratto dalla ricorrente;

l’art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 597/2009, interpretato in combinato disposto con le disposizioni rilevanti dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC, in quanto ha applicato un denominatore inappropriato, cioè i movimenti di esportazione, mentre il denominatore appropriato consisteva nell’avvicendamento delle entrate.


(1)  GU 2010 L 254, pag. 10.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 11 giugno 2009, n. 597, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93).


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