23.11.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-267/11 P) (1)

(Impugnazione - Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Assegnazione di quote per la Repubblica di Lettonia - Periodo compreso tra il 2008 e il 2012)

2013/C 344/07

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Rubene e E. White, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica di Lettonia (rappresentante: I. Kalniņš, agente), Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Interveniente a sostegno della Repubblica di Lettonia: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e D. Hadroušek, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 marzo 2011 — Lettonia/Commissione (T-369/07), con cui il Tribunale ha annullato la decisione C(2007) 3409 della Commissione, del 13 luglio 2007, relativa alla modifica del piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificata dalla Repubblica di Lettonia per il periodo 2008-2012, conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32) — Errata interpretazione della procedura ex articolo 9, paragrafo 3, della direttiva — Errata applicazione del termine di tre mesi, previsto per le decisioni iniziali relative ai nuovi piani nazionali di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra (PNA) notificati, ad una decisione della Commissione recante accettazione delle modifiche di un PNA notificate in seguito ad una decisione di rigetto del PNA iniziale da parte della Commissione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica ceca sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


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