25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 21 marzo 2011 — Compass-Datenbank GmbH/Repubblica d’Austria
(Causa C-138/11)
2011/C 186/20
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Compass-Datenbank GmbH
Resistente: Repubblica d’Austria
Con l'intervento di: Bundeskartellanwalt, Bundeswettbewerbsbehörde
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che una pubblica autorità svolge un’attività imprenditoriale, qualora memorizzi in una banca dati (il registro delle imprese) i dati comunicati dalle imprese in base a obblighi legali di notificazione e, a pagamento, concede la consultazione e/o consente la produzione di stampe, ma ne vieti qualsiasi impiego ulteriore. In caso di soluzione negativa della questione sub 1): |
2) |
Se sussista attività imprenditoriale allorquando la pubblica autorità, invocando il diritto sui generis in qualità di costitutore di una banca dati, vieti qualsiasi impiego che vada oltre la concessione della consultazione e la produzione di stampe. In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 1) o sub 2): |
3) |
Se l’art. 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che i principi sanciti nelle sentenze 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e C-242/91, Magill TV Guide, Racc. pag. I-743 nonché 29 aprile 2004, causa C-418/01, I.M.S. Health, Racc. pag. I-5039, («dottrina delle infrastrutture essenziali») devono essere applicati anche qualora non sussista alcun «mercato a monte», in quanto i dati tutelati vengono raccolti e memorizzati in una banca dati (registro delle imprese) nell’ambito di attività comportanti l’esercizio di pubblici poteri. |