16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/13


Ricorso proposto il 20 aprile 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-192/11)

2011/C 211/24

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non includendo nella protezione tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri la cui protezione è coperta dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 novembre 2009, 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), nonché definendo in maniera non corretta le condizioni di applicazione delle deroghe ai divieti previste in tale direttiva, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza degli artt. 1, 5 nonché 9, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147/CE,

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia non ha effettuato una transposizione corretta dell’art. 1 della direttiva 2009/147, non avendo incluso nella protezione delle specie le specie di uccelli viventi allo stato naturale nel territorio europeo degli Stati membri. Alla luce della normativa nazionale, le specie protette sono solo le specie di uccelli registrate nel territorio della Polonia e menzionate negli allegati I e II del rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (regolamento del Ministro dell’ambiente 29 settembre 2004 sulle specie protette di animali viventi allo stato naturale) (2).

La Repubblica di Polonia non ha trasposto correttamente neppure l’art. 5 della direttiva 2009/147, poiché il divieto di raccogliere le uova e detenerle anche vuote nonché di detenere le specie di uccelli di cui sono vietate la caccia e la cattura comprende solo le specie di uccelli registrate nel territorio polacco.

Inoltre la Repubblica di Polonia non ha trasposto correttamente l’art. 9, n. 1, della direttiva per i motivi seguenti: in primo luogo, l’introduzione con l’ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (legge del 16 aprile 2001 sulla protezione della natura) (3) della possibilità di adottare deroghe per ragioni diverse da quelle menzionate in tale articolo; in secondo luogo, il fatto che la normativa di cui alla legge sulla protezione della natura va oltre l’ambito del presupposto definito all’art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino, riguardante la prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; in terzo luogo, l’autorizzazione, col regolamento del Ministro dell’ambiente sulle specie protette di animali viventi allo stato naturale, di una deroga non menzionata all’art. 9, n. 1, della direttiva relativa ad attività connesse alla conduzione razionale dell’economia agricola, forestale o di pesca; in quarto luogo, l’autorizzazione, col menzionato regolamento, di una deroga generale non conforme all’art. 9, n. 1, della direttiva con riferimento al cormorano (Phalacrocorax carbo) ed all’airone grigio (Ardea cinerea) viventi nell’area di vivai destinati all’acquacoltura.

Da ultimo, la Repubblica di Polonia non ha trasposto correttamente l’art. 9, n. 2, della direttiva per i motivi seguenti: in primo luogo, la mancata introduzione nel diritto nazionale di un controllo obbligatorio in rapporto alle deroghe concesse; in secondo luogo, la mancata definizione nel diritto nazionale delle fattispecie di rischio per le deroghe concesse; in terzo luogo, l’omessa definizione di qualsiasi presupposto di applicazione, ai sensi dell’art. 9, n. 2, della direttiva, della deroga generale riferentesi al cormorano (Phalacrocorax carbo) ed all’airone grigio (Ardea cinerea) viventi nell’area di vivai destinati all’acquacoltura di cui all’allegato II del regolamento del Ministro dell’ambiente sulle specie protette di animali.


(1)  GU L 20 del 26 gennaio 2010, pag. 7.

(2)  Dz. U. 2004, n. 220, pos. 2237.

(3)  Dz. U. 2004, n. 92, pos. 890 con modifiche.


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