21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/36 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Axa Mediterranean / Commissione
(Causa T-405/11) (1)
((«Aiuti di Stato - Disposizioni relative all’imposta sulle società che consente alle imprese aventi residenza fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne impone il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Selettività - Sistema di riferimento - Deroga - Differenza di trattamento - Giustificazione della differenza di trattamento - Imprese beneficiarie della misura - Legittimo affidamento»))
(2019/C 25/45)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Axa Mediterranean Holding, SA (Palma di Maiorca, Spagna) (rappresentanti: inizialmente, J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero, in seguito, J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e R. Calvo Salinero, e da ultimo, J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1 e dell’articolo 4 della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere Co45/07 (ex NN 51/2007, ex CP 9/2007)], cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Axa Mediterranean Holding, SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |