7.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/20


Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Aecops/Commissione

(Causa T-52/11)

2011/C 139/38

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: AECOPS — Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti J. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi e agli effetti dell'art. 263 TFUE, la decisione della Commissione 27 ottobre 2010, relativa al fascicolo 890 979 P3, in base alla quale è ridotto a PTE 426 070 l’importo del contributo approvato con decisione della Commissione 22 marzo 1989 C(89) 0570, e si chiede, contestualmente, il pagamento di EUR 14 430,02;

condannare la Commissione europea alle spese proprie e a quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione di un termine ragionevole per adottare la decisione, poiché ha avuto luogo:

la prescrizione del procedimento: la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata decorso il termine di 4 anni stabilito per la prescrizione del procedimento, come previsto all'art. 3, del regolamento (CE, Euratom), del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità. Parimenti, anche se si fosse verificata un’eventuale interruzione del termine di prescrizione del procedimento, il doppio del termine di prescrizione è stato superato senza che fosse emanata alcuna decisione, conformemente al disposto del quarto comma dell'art. 3, n. 1, del citato regolamento. La decisione impugnata dovrà essere considerata illegittima e non suscettibile di esecuzione, poiché è prescritto l’esercizio del corrispondente diritto;

la violazione del principio della certezza del diritto: la ricorrente considera che il fatto che la Commissione abbia lasciato trascorrere oltre 20 anni tra le irregolarità contestate e l’adozione della decisione definitiva ha comportato il mancato rispetto del principio della certezza del diritto. Tale principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea prevede che ogni persona abbia diritto a che le proprie questioni vengano trattate dalle istituzioni dell’Unione entro un termine ragionevole;

la violazione dei diritti della difesa: la ricorrente considera che siano stati violati i suoi diritti della difesa, in quanto, tenuto conto che sono trascorsi oltre 20 anni tra le asserite irregolarità e l’adozione della decisione definitiva, la ricorrente è stata privata della possibilità di presentare le proprie osservazioni in tempo utile, ossia, in un periodo in cui aveva ancora a disposizione i documenti che consentivano di giustificare le spese considerate non ammissibili dalla Commissione.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione: la ricorrente considera che la decisione impugnata non soddisfi i requisiti di motivazione imposti dall’art. 296 TFUE. Infatti, la decisione impugnata non espone, nemmeno in maniera sommaria, i motivi che hanno portato a ridurre il contributo finanziario concesso dal FSE e neanche la lettera dell’IGFSE che ha notificato la decisione impugnata alla ricorrente espone, in modo minimamente comprensibile, i motivi della riduzione di detto contributo e quali fossero le spese ammissibili e quelle non ammissibili. Secondo la ricorrente, anche il vizio di carenza di motivazione dovrà indurre il Tribunale ad annullare la decisione impugnata.


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