3.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 355/28 |
Ricorso proposto il 11 ottobre 2011 — Technion Institute of Technology e Technion Research & Development/Commissione
(Causa T-546/11)
2011/C 355/51
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Technion Institute of Technology (Haifa, Israele) e Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (rappresentanti: D. Grisay e D. Piccininno, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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registrare la presente domanda di annullamento, basata sull’art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
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dichiararla ricevibile; |
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a titolo principale, dichiarare il ricorso fondato e annullare la decisione della Direzione generale per la Società dell’informazione e Media della Commissione europea 2 agosto 2011; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, che si divide in due parti, basate:
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2) |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto la decisione impugnata non dimostrerebbe, sulla base degli elementi invocati, che le prestazioni di cui la Commissione reclama il rimborso non siano state realmente realizzate. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e di proporzionalità, in quanto la Commissione:
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