3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 355/28


Ricorso proposto il 11 ottobre 2011 — Technion Institute of Technology e Technion Research & Development/Commissione

(Causa T-546/11)

2011/C 355/51

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Technion Institute of Technology (Haifa, Israele) e Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (rappresentanti: D. Grisay e D. Piccininno, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

registrare la presente domanda di annullamento, basata sull’art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

dichiararla ricevibile;

a titolo principale, dichiarare il ricorso fondato e annullare la decisione della Direzione generale per la Società dell’informazione e Media della Commissione europea 2 agosto 2011;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, che si divide in due parti, basate:

da un lato, sull’assenza e sull’insufficienza della motivazione, in quanto la Commissione non menzionerebbe per due dei quattro contratti in esame la giustificazione e gli elementi di prova sui quali si fonda la decisione impugnata per definire l’adattamento dei costi ammissibili;

dall’altro, su una violazione dei diritti della difesa, in quanto la Comissione si sarebbe opposta a che il Technion — Israel Institute of Technology prenda conoscenza e formuli le sue osservazioni sui documenti su cui si fonda la decisione impugnata.

2)

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto la decisione impugnata non dimostrerebbe, sulla base degli elementi invocati, che le prestazioni di cui la Commissione reclama il rimborso non siano state realmente realizzate.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e di proporzionalità, in quanto la Commissione:

ha adottato una decisione di adattamento dei costi ammissibili, malgrado abbia avallato detti costi durante l’elaborazione dei detti progetti anteriormente alla firma dei contratti e

avrebbe reclamato un adattamento dei costi ammissibili per un importo che eccede l’importo per il quale asserisce di poter fornire la prova.


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