4.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/39 |
Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — BSH/UAMI (ecoDoor)
(Causa T-625/11)
2012/C 32/77
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. S. Biagosch)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 settembre 2011, procedimento R 340/2011-1; |
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condannare l’UAMI alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ecoDoor» per prodotti delle classi 7, 9 e 11.
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio comunitario di cui trattasi avrebbe forza distintiva e non sarebbe meramente descrittivo.