16.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 336/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 settembre 2013 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
(Causa C-15/12 P) (1)
(Impugnazione - Dumping - Regolamento (CE) n. 826/2009 - Importazione di determinati mattoni di magnesia originari della Cina - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articolo 2, paragrafo 10, lettera b) - Confronto equo - Articolo 11, paragrafo 9 - Riesame intermedio parziale - Obbligo di applicare lo stesso metodo applicato nell’inchiesta sfociata nell’imposizione del dazio - Mutamento di circostanze)
2013/C 336/11
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis e R. Luff)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch, Rechtsanwalt e N. Chesaites, Barrister), Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e H. van Vliet, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio (T-423/09), recante rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 826/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (GU L 240, pag. 7) — Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione — Considerazione dell’imposta sul valore aggiunto del paese d’origine — Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato durante l’inchiesta iniziale — Errori di diritto
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd è condannata alle spese del presente procedimento. |
3) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese. |