29.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 93/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 febbraio 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italia) — Airport Shuttle Express scarl (C-162/12), Giovanni Panarisi (C-162/12), Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl (C-163/12), Gianpaolo Vivani (C-163/12)/Comune di Grottaferrata
(Cause riunite C-162/12 e C-163/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articoli 49 TFUE, 101 TFUE e 102 TFUE - Regolamento (CEE) n. 2454/92 - Regolamento (CE) n. 12/98 - Attività di noleggio autoveicoli con conducente - Normative nazionale e regionale - Autorizzazione rilasciata dai comuni - Presupposti - Situazioni puramente interne - Competenza della Corte - Ricevibilità delle questioni)
2014/C 93/07
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
Parti
Ricorrenti: Airport Shuttle Express scarl (C-162/12), Giovanni Panarisi (C-162/12), Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl (C-163/12), Gianpaolo Vivani (C-163/12)
Convenuto: Comune di Grottaferrata
Con l’intervento di: Federnoleggio
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Interpretazione degli articoli 26, 49 e 90 TFUE, dell’articolo 3 TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con gli articoli 3, 4, 5 e 6 TFUE, degli articoli 101 e 102 TFUE, del regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU L 251, pag. 1), e del regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell’11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU 1998, L 4, pag. 10) — Servizio di noleggio veicoli con conducente — Normativa nazionale che subordina la prestazione di detto servizio al possesso di una licenza rilasciata dai Comuni e richiede ai titolari di una tale licenza che la rimessa dei loro veicoli sia situata sul territorio del Comune che gli ha rilasciato la licenza e che l’inizio e il termine del loro servizio abbiano luogo su questo stesso territorio
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) con ordinanze del 19 ottobre 2011 e del 1o dicembre 2011, nelle cause riunite C-162/12 e C-163/12, nella parte in cui vertono sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE. Nella parte in cui vertono sull’interpretazione di altre disposizioni del diritto dell’Unione, tali domande sono irricevibili.