22.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 52/14 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu ringkonnakohus — Estonia) — Ragn Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus
(Causa C-292/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2008/98/CE - Gestione dei rifiuti - Articolo 16, paragrafo 3 - Principio di prossimità - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Spedizione di rifiuti - Rifiuti urbani non differenziati - Rifiuti industriali e edili - Procedimento per l’attribuzione di una concessione per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio di un comune - Obbligo per il futuro concessionario di trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento designati dall’autorità concedente - Impianti di trattamento appropriati più vicini)
2014/C 52/22
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Tartu ringkonnakohus
Parti
Ricorrente: Ragn Sells AS
Convenuta: Sillamäe Linnavalitsus
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tartu Ringkonnakohus — Interpretazione degli articoli 102 TFUE e 106, paragrafo 1, TFUE nonché dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3) — Procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di trasporto organizzato di rifiuti urbani — Requisito, previsto nei documenti relativi all’appalto, che impone al futuro concessionario di trasportare i rifiuti unicamente in due determinati impianti di trattamento dei rifiuti che operano sul territorio del comune in questione, nonostante la presenza sul mercato di altri prestatori di servizi che soddisfino i requisiti — Diritto esclusivo di trattare i rifiuti urbani — Abuso di posizione dominante
Dispositivo
1) |
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni dei rifiuti, in combinato disposto con l’articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretate nel senso che:
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2) |
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE non si applicano a una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. |