22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 52/14


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu ringkonnakohus — Estonia) — Ragn Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus

(Causa C-292/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2008/98/CE - Gestione dei rifiuti - Articolo 16, paragrafo 3 - Principio di prossimità - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Spedizione di rifiuti - Rifiuti urbani non differenziati - Rifiuti industriali e edili - Procedimento per l’attribuzione di una concessione per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio di un comune - Obbligo per il futuro concessionario di trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento designati dall’autorità concedente - Impianti di trattamento appropriati più vicini)

2014/C 52/22

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tartu ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: Ragn Sells AS

Convenuta: Sillamäe Linnavalitsus

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tartu Ringkonnakohus — Interpretazione degli articoli 102 TFUE e 106, paragrafo 1, TFUE nonché dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3) — Procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di trasporto organizzato di rifiuti urbani — Requisito, previsto nei documenti relativi all’appalto, che impone al futuro concessionario di trasportare i rifiuti unicamente in due determinati impianti di trattamento dei rifiuti che operano sul territorio del comune in questione, nonostante la presenza sul mercato di altri prestatori di servizi che soddisfino i requisiti — Diritto esclusivo di trattare i rifiuti urbani — Abuso di posizione dominante

Dispositivo

1)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni dei rifiuti, in combinato disposto con l’articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretate nel senso che:

tali disposizioni consentono a un ente locale di imporre all’impresa incaricata della raccolta dei rifiuti nel suo territorio l’obbligo di trasportare i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica nonché, eventualmente, da altri produttori nell’impianto di trattamento appropriato più vicino che è stabilito nello stesso Stato membro di tale ente;

tali disposizioni non consentono a un ente locale di imporre all’impresa incaricata della raccolta dei rifiuti nel suo territorio l’obbligo di trasportare i rifiuti industriali e edili prodotti sul suo territorio all’impianto di trattamento appropriato più vicino, stabilito nello stesso Stato membro di tale ente, se tali rifiuti sono destinati al recupero, qualora i produttori di detti rifiuti siano obbligati a consegnare i rifiuti a detta impresa o a consegnarli direttamente a detto impianto.

2)

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE non si applicano a una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


  翻译: