22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 85/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Ralph Schmid agente in qualità di curatore nell’ambito della procedura di insolvenza relativa ai beni di Aletta Zimmermann/Lilly Hertel
(Causa C-328/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Azione revocatoria fondata sull’insolvenza - Domicilio del convenuto in uno Stato terzo - Competenza del giudice dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore)
2014/C 85/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Ralph Schmid agente in qualità di curatore nell’ambito della procedura di insolvenza relativa ai beni di Aletta Zimmermann
Convenuta: Lilly Hertel
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Competenza del giudice dello Stato membro dove si trova il centro di interessi principali del debitore per decisioni derivanti direttamente dalla procedura d’insolvenza — Azione revocatoria, fondata sull’insolvenza (Insolvenzanfechtungsklage) e diretta contro un convenuto domiciliato in uno Stato terzo.
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato nel territorio del quale è stata aperta la procedura di insolvenza sono competenti a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza contro il convenuto non avente il suo domicilio sul territorio di uno Stato membro.