CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 21 marzo 2013 ( 1 )
Causa C‑274/12 P
Telefónica S.A.
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Aiuto di Stato — Decisione 2011/5/CE — Normativa spagnola relativa all’imposta sulle società — Legittimazione attiva di persone fisiche e giuridiche ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE — Atti regolamentari che non comportano alcuna misura d’esecuzione — Interesse individuale del beneficiario effettivo di un regime nazionale di aiuti senza obblighi di restituzione»
I – Introduzione
1. |
Con il trattato di Lisbona gli Stati membri hanno proceduto ad un ampliamento della legittimazione attiva dei singoli contro gli atti dell’Unione. Ora l’articolo 263, paragrafo 4, TFUE ammette anche ricorsi di persone fisiche e giuridiche «contro gli atti regolamentari che l[e] riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione». L’impugnazione in esame consente di precisare per la prima volta in quali circostanze tale nuova legittimazione attiva è applicabile alle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato. |
2. |
Appare necessario soffermarsi di nuovo, più approfonditamente, sulla formula «Plaumann» elaborata dalla Corte di giustizia, che compirà presto i suoi cinquant’anni e concerne il requisito dell’interesse individuale della legittimazione attiva tradizionale ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. L’impugnazione in esame presenta, a tal riguardo, una situazione particolare: un beneficiario effettivo di un regime fiscale nazionale si oppone ad una decisione negativa della Commissione in materia di aiuti di Stato, sebbene gli sia stato riconosciuto il beneficio del legittimo affidamento e possa mantenere le agevolazioni derivanti dal regime fiscale. |
II – Fatti
3. |
L’articolo 12, paragrafo 5, della normativa spagnola relativa all’imposta sulle società nella versione del 5 marzo 2004 (in prosieguo: il «regime di aiuto») prevede che, in presenza di determinate condizioni, nell’acquisizione di una partecipazione azionaria in un’impresa estera possa essere costituito un cosiddetto valore d’impresa o valore di avviamento, ammortizzabile negli anni seguenti fino ad un massimo di venti. Il valore da attribuire risultava, al riguardo, dalla differenza tra i costi di acquisizione della partecipazione ed il valore percentuale di mercato degli elementi patrimoniali dell’impresa di cui sia stata acquisita la partecipazione. Gli ammortamenti determinavano una riduzione del debito fiscale dell’acquirente. |
4. |
La Commissione, nel qualificare detto regime come aiuto di Stato, in quanto non applicabile all’acquisizione di una partecipazione azionaria in un’impresa nazionale e dunque selettivo, avviava un procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE. La decisione di avvio di detto procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 21 dicembre 2007. |
5. |
Successivamente alla chiusura del procedimento, la Commissione adottava la decisione 2011/5/CE ( 2 ) (in prosieguo: la «decisione controversa») il cui articolo 1, per estratto, recita come segue: «1. Il regime di aiuto (...) è incompatibile con il Mercato Comune per quanto riguarda gli aiuti concessi ai beneficiari per effettuare acquisizioni intracomunitarie. 2. Potranno tuttavia continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto le deduzioni fiscali di cui i beneficiari hanno usufruito [per effettuare acquisizioni intracomunitarie] (…) che soddisfacevano le pertinenti condizioni del regime di aiuto prima del 21 dicembre 2007, (…). (…)». |
6. |
L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione controversa dispone il recupero dell’aiuto da parte del Regno di Spagna, laddove non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione, il Regno di Spagna informerà la Commissione «dell’andamento delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione». |
7. |
La Telefónica S.A. beneficiava del regime di aiuto in due acquisizioni, in entrambi i casi anteriormente alla data menzionata nell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa. Con ricorso presentato contro la Commissione il 21 maggio 2010, essa chiedeva l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa. |
8. |
Con ordinanza del 21 marzo 2012, notificata alla Telefónica S.A. il 23 marzo 2012, il Tribunale di primo grado rigettava il ricorso nella causa T‑228/10 in quanto irricevibile (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»). Secondo la motivazione dell’ordinanza, la decisione controversa non riguarderebbe la Telefónica S.A. individualmente ai sensi della seconda ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, né costituirebbe, ai sensi della terza ipotesi ivi formulata, un atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione. |
III – Procedimento dinanzi alla Corte
9. |
Il 1o giugno 2012 la Telefónica S.A. (in prosieguo: «la ricorrente») ha proposto il presente ricorso in impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale, chiedendo di:
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10. |
La Commissione chiede di:
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11. |
Dinanzi alla Corte si sono svolte la fase scritta del procedimento e, in data 4 febbraio 2013, l’udienza. |
IV – Valutazione
12. |
La ricorrente deduce la violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale deducendo tre motivi. |
13. |
Il primo motivo verte sul diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il secondo e il terzo sulla legittimazione attiva ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. Mentre il secondo motivo concerne la legittimazione attiva generale contro gli atti, inter alia, della Commissione, il terzo si riferisce alla legittimazione attiva particolare contro gli atti regolamentari. Dal momento che ciò che è più specifico ha la precedenza sul generale, esaminerò i motivi in ordine inverso. |
A – Sulla legittimazione attiva particolare in caso di atti regolamentari (terzo motivo)
14. |
Con il suo terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale abbia erroneamente interpretato i requisiti giuridici della legittimazione attiva in base alla terza ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. Detta ipotesi consente la presentazione di ricorsi contro atti regolamentari riguardanti direttamente il ricorrente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione. |
15. |
Il Tribunale afferma, a tal riguardo, ai punti da 43 a 45 dell’ordinanza impugnata, che può restare irrisolta la questione se la decisione controversa costituisca un atto regolamentare, visto che in ogni caso comporta misure d’esecuzione. Una legittimazione attiva fondata sulla terza ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE sarebbe, pertanto, esclusa a priori. |
16. |
Dato che la Corte può procedere eventualmente anche ad una sostituzione della motivazione della decisione impugnata ( 3 ), ritengo opportuno esaminare nel prosieguo non solo la questione se il Tribunale abbia correttamente interpretato il requisito relativo alle misure di esecuzione, ma tutti i presupposti della legittimazione attiva ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. |
1. Atto regolamentare
17. |
Affinché la ricorrente disponga di legittimazione attiva in forza della terza ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, occorrerebbe che la decisione controversa della Commissione costituisca un atto regolamentare. |
18. |
Come ho già avuto modo di esporre in altra sede, costituiscono atti regolamentari tutti gli atti giuridici di portata generale, esclusi però gli atti legislativi ai sensi dell’articolo 289, paragrafo 3, TFUE ( 4 ). Anche una decisione ( 5 ), conformemente all’articolo 288, paragrafo 4, TFUE, può essere annoverata tra quegli atti, in particolare quando non si rivolga a destinatari designati ( 6 ). |
19. |
La decisione controversa, adottata ancora sotto il vigore dell’articolo 249, paragrafo 4, CE, non è un atto legislativo, in quanto non è stata adottata nell’ambito di un procedimento legislativo. |
20. |
Resta pertanto da verificare se possieda portata generale. |
21. |
In base alla definizione solitamente impiegata nella giurisprudenza, sussiste un provvedimento di portata generale se esso si applica a situazioni oggettivamente determinate e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di soggetti considerati in maniera generale ed astratta ( 7 ). |
22. |
In senso contrario alla sussistenza di tali condizioni nel caso della decisione controversa depone anzitutto il fatto che essa si rivolga solo ad un destinatario designato, vale a dire, a tenore del suo articolo 7, al Regno di Spagna. Ad avviso della Commissione, una siffatta decisione non può avere alcuna portata generale, in quanto essa è obbligatoria esclusivamente per il destinatario. |
23. |
In limine va precisato che l’obbligatorietà di un atto non deve essere equiparata alla sua portata generale. Infatti, sia l’articolo 249, paragrafo 2, CE, sia l’articolo 288, paragrafo 2, TFUE, in relazione ai regolamenti, distinguono tra la loro portata generale e la questione della misura in cui essi siano obbligatori. |
24. |
A favore dell’opinione della Commissione depone tuttavia il fatto che la Corte abbia più volte affermato, con riguardo all’articolo 173, paragrafo 2, del trattato CEE, che il criterio distintivo fra un atto di natura normativa ed una decisione nel senso dell’articolo 189 del trattato CEE va ricercato nella portata generale o meno dell’atto di cui trattasi ( 8 ). La Corte ha, pertanto, considerato proprio come criterio caratterizzante di una decisione il fatto che quest’ultima non avesse portata generale ( 9 ). |
25. |
Le decisioni che – come quella controversa nel caso di specie – si rivolgono ad uno o più Stati membri, costituiscono tuttavia una peculiarità. Infatti, ogni Stato membro incorpora anche un ordinamento giuridico nazionale. Le decisioni che si rivolgono ad uno Stato membro sono obbligatorie per tutti gli organi dello Stato destinatario, ivi compresi i giudici ( 10 ). Le decisioni rivolte ad uno Stato membro, sebbene abbiano soltanto un unico destinatario, possono dunque incidere sull’ordinamento nazionale e, in tal modo, avere portata generale. Ciò emerge anche dalla giurisprudenza, secondo la quale le norme contenute in una decisione rivolta ad un solo Stato membro possono essere fatte valere dagli eventuali interessati ( 11 ). Non sorprende, dunque, che anche la Corte, in casi specifici, abbia attribuito a decisioni di tale natura portata generale ( 12 ). |
26. |
Secondo costante giurisprudenza, inoltre, una decisione della Commissione, come quella controversa nel caso di specie, che vieta un regime di aiuti, costituisce per i beneficiari potenziali del regime un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto ( 13 ). Per i potenziali beneficiari di un regime di aiuti, dunque, una decisione della Commissione riveste il carattere di misura «di portata generale» ( 14 ). |
27. |
È pur vero che il divieto di un regime di aiuto si rivolge pertanto solo allo Stato membro destinatario. Tuttavia, in tal modo anche l’ordinamento giuridico nazionale viene nel contempo modificato. Infatti, il regime di aiuto, in base alla decisione della Commissione, non può più essere applicato da alcuna amministrazione statale. Così si producono effetti giuridici anche per tutte le persone ricomprese nell’ambito di applicazione del regime di aiuto. Nella misura in cui, dunque, lo stesso regime di aiuto è applicabile a situazioni obiettivamente determinate e produce effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto, lo stesso ragionamento vale anche per la decisione della Commissione che lo vieti. |
28. |
La disciplina della normativa spagnola relativa all’imposta sulle società, parzialmente vietata dalla decisione controversa nel presente caso, era applicabile a situazioni determinate obiettivamente inerenti all’attuazione di acquisizioni azionarie intracomunitarie e si rivolgeva alla categoria dei contribuenti considerata in modo generale ed astratto. La decisione controversa, quantomeno nella parte in cui accerta la parziale incompatibilità del regime di aiuti con il Mercato Comune, riveste portata generale. |
29. |
Solo entro tali limiti la ricorrente ha altresì contestato la decisione. Il suo ricorso era pertanto diretto contro un atto regolamentare ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. |
2. Atto che non comporta alcuna misura d’esecuzione
30. |
Ai fini della legittimazione attiva ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE è inoltre necessario che l’atto contestato non comporti alcuna misura d’esecuzione. |
31. |
Ai punti da 43 a 45 dell’ordinanza impugnata il Tribunale sostiene che tale condizione non è soddisfatta. Infatti, discenderebbe già dall’articolo 6, paragrafo 2, della decisione controversa che, ai fini del recupero dell’aiuto, sarebbero necessarie misure di esecuzione. Inoltre, anche l’accertamento dell’incompatibilità del regime di aiuto con lo stesso Mercato Comune necessiterebbe di esecuzione, in particolare sotto forma di diniego del beneficio delle agevolazioni fiscali derivanti da tale regime. |
32. |
La ricorrente asserisce, d’altra parte, che l’accertamento dell’incompatibilità di un regime di aiuto con il Mercato Comune possiede efficacia diretta e non necessita di alcuna misura di esecuzione. Sarebbe erronea sotto il profilo giuridico l’interpretazione del Tribunale fornita nell’ordinanza impugnata secondo cui la decisione comporterebbe misure di esecuzione solo in quanto essa necessiterebbe di siffatte misure ai fini del recupero degli aiuti. Il recupero sarebbe, infatti, accessorio rispetto al divieto del regime di aiuto conseguente all’accertamento della sua incompatibilità con il Mercato Comune che costituisce l’oggetto principale della decisione. |
33. |
Sulla base di dette affermazioni, occorre anzitutto rilevare che l’esame volto a stabilire se l’atto contestato comporti misure d’esecuzione deve fare riferimento all’oggetto del ricorso. Quest’ultimo consiste esclusivamente nell’accertamento dell’incompatibilità parziale del regime di aiuto con il Mercato Comune ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa e non nel recupero dell’aiuto ordinato dall’articolo 4, paragrafo 1. Pertanto, resta da chiarire nel prosieguo unicamente se l’accertamento dell’incompatibilità parziale del regime di aiuto con il Mercato Comune comporti misure di esecuzione ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. |
34. |
Parimenti, non è escluso a priori che il recupero di un aiuto costituisca una misura di esecuzione relativa all’accertamento della sua incompatibilità con il Mercato Comune. Ciò dipende dall’interpretazione del presupposto della legittimazione attiva che va qui esaminata. |
a) Tenore letterale
35. |
Alla luce del tenore letterale della terza ipotesi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, detta interpretazione non risulta agevole. |
36. |
In primo luogo, si potrebbe convenire con le parti della presente controversia che le misure di esecuzione menzionate dall’articolo 263, paragrafo 4, TFUE indichino esclusivamente l’applicazione dell’atto al caso specifico. In senso contrario a tale conclusione depone, però, il fatto che la nozione di «misura d’esecuzione» sia impiegata anche nell’articolo 311, paragrafo 4, primo periodo, TFUE, ove indica un regolamento che, in forza dell’articolo 288, paragrafo 2, primo periodo, TFUE, possiede, appunto, portata generale. Un’ulteriore variante di significato risulta, poi, dalla versione francese del TFUE, che impiega la nozione di «mesures d’exécution» anche nell’articolo 299, paragrafo 4, secondo periodo, TFUE e, precisamente, nel senso di misure di esecuzione forzata, vale a dire di esecuzione effettiva di un atto. |
37. |
Il quadro diventa ancora più complesso con riguardo alla questione del quando un atto regolamentare «comporti» una siffatta misura d’esecuzione. Il tenore letterale dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, nelle versioni linguistiche tedesca e inglese ( 15 ) descrivono una successione logica o cronologica: l’atto implica (successive) misure d’esecuzione. Tuttavia, un atto ha sempre come conseguenza misure d’esecuzione nell’ambito della sua applicazione a casi specifici, siano esse di natura giuridica o fattuale come nel caso della sua esecuzione forzata. Solo un atto che non abbia alcun ambito di applicazione non comporterebbe mai, di conseguenza, misure per la sua esecuzione. |
38. |
Inoltre, la versione francese dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE ( 16 ) può essere interpretata anche nel senso che l’atto non possa comportare misure d’esecuzione. Un’analoga formulazione in lingua tedesca si trova nella sua genesi ( 17 ). Sarebbe però difficilmente comprensibile il fatto che non sia, dunque, impugnabile proprio un atto che comporti già misure d’esecuzione e non necessiti, quindi, di nessuna ulteriore misura. |
b) Genesi
39. |
In tale contesto, il significato del requisito delle misure d’esecuzione può essere oggetto d’esame solo alla luce della genesi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. |
40. |
Come ho già avuto modo di esporre in maniera più dettagliata in altro contesto, la terza ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE proviene dal progetto del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa attraverso la Convenzione europea ( 18 ). Con l’aggiunta riguardante le «misure di esecuzione» l’estensione del diritto di ricorso dovrebbe essere limitata ai casi in cui un singolo «deve prima infrangere la legge per poter poi adire un organo giurisdizionale» ( 19 ). Tale idea è stata già espressa in precedenza dall’avvocato generale Jacobs nella causa Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio. Egli non considerava quale adeguato strumento di tutela giurisdizionale il fatto che il privato cittadino possa contestare la validità di un atto dell’Unione dinanzi a un giudice nazionale, violando le disposizioni contenute nell’atto stesso ed eccependo l’illegittimità dell’atto come argomento difensivo in un procedimento civile o penale promosso nei suoi confronti ( 20 ). |
41. |
Nel contesto di tale riconosciuto obiettivo ( 21 ) della terza ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, il requisito di un atto regolamentare relativo a misure d’esecuzione deve essere interpretato nel senso che l’atto – come sostengono concordemente anche le parti della presente controversia – produca i suoi effetti direttamente per il singolo senza che siano necessarie misure d’esecuzione ( 22 ). La rilevanza della necessarietà di misure d’esecuzione risponde alla ratio della legittimazione attiva: solo nel caso in cui dall’atto regolamentare scaturiscano per il singolo di per sé effetti giuridici esclusivi, è necessaria anche una tutela giurisdizionale diretta. |
42. |
A tal riguardo occorre distinguere tra effetti giuridici astratti e concreti di un atto. Infatti, come si è visto, il contenuto della definizione di un atto di portata generale è che esso produca effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto ( 23 ). Siffatti effetti giuridici astratti, che sorgono sulla base dell’applicabilità di una norma di diritto, non sono peraltro di per sé sufficienti per legittimare la conclusione che un atto non necessiti più di misure d’esecuzione. Altrimenti non avrebbe più alcun significato l’ulteriore requisito secondo cui un atto regolamentare non deve comportare alcuna misura d’esecuzione. Gli effetti giuridici da accertare a tal riguardo devono, pertanto, essere così concreti da non aver più bisogno di alcuna individuazione con riferimento alle singole persone. In altre parole, l’atto regolamentare deve determinare di per sé i propri effetti giuridici esclusivamente per ogni singolo. |
c) Necessità di misure d’esecuzione per la decisione controversa
43. |
Se le parti sembrano d’accordo sul piano astratto, sussiste invece disaccordo sulla questione se la decisione controversa nella specie necessiti ancora di misure d’esecuzione. |
44. |
La Commissione ritiene che la decisione controversa necessiti di misure d’esecuzione, in quanto essa sarebbe obbligatoria solo per il suo destinatario, il Regno di Spagna. Ciò varrebbe, in particolare, con riguardo al recupero dell’aiuto che richiederebbe ulteriori atti da parte della Spagna. |
45. |
La ricorrente deduce, invece, che la decisione controversa produce sotto molteplici aspetti effetti diretti che non riguarderebbero solo il Regno di Spagna. Il divieto, di immediata applicazione, del regime di aiuto de quo dettato dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa impedirebbe direttamente anche ai beneficiari effettivi e potenziali di avvalersi ulteriormente del regime di aiuto. |
46. |
Contrariamente alla motivazione della decisione impugnata e all’opinione della Commissione va anzitutto rilevato che il recupero dell’aiuto non costituisce alcuna misura d’esecuzione necessaria ai fini dell’accertamento dell’incompatibilità parziale del regime di aiuto con il Mercato Comune di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa. Questa considerazione costituisce un presupposto necessario – o “logico” ( 24 ) – del recupero dell’aiuto. Tuttavia, come mostrano l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 ( 25 ) e la situazione della ricorrente, il recupero non rappresenta una conseguenza automatica dell’accertamento dell’incompatibilità, ma si basa su una distinta decisione della Commissione. La disposizione contenuta nell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione controversa, secondo cui la Spagna deve provvedere al recupero di determinati aiuti, costituisce pertanto una parte autonoma della decisione, la cui necessità di esecuzione, in assenza di impugnazione, è priva di rilievo quanto all’oggetto del presente ricorso. |
47. |
Pertanto, ai fini della legittimazione attiva della ricorrente, è decisivo soltanto se ai fini dell’accertamento come tale dell’incompatibilità parziale del regime di aiuto con il Mercato Comune siano necessarie misure d’esecuzione. |
48. |
A tal riguardo, è corretta l’asserzione della ricorrente, secondo cui tale accertamento produce immediati effetti giuridici specifici. Ciò è però vero solo nei confronti dello Stato membro cui la decisione è diretta. In tal senso, la Commissione rileva giustamente che detta decisione non è obbligatoria nei confronti di altri soggetti in forza dell’articolo 249, paragrafo 4, CE. |
49. |
Come si è visto, però, la decisione rivolta soltanto allo Stato membro produce l’ulteriore conseguenza di modificare l’ordinamento nazionale ( 26 ). A tal proposito, per effetto dell’incompatibilità del regime di aiuto, si producono effetti giuridici anche per i soggetti ricompresi nell’ambito di applicazione del regime di aiuto. Pertanto, la necessità di misure d’esecuzione deve essere oggetto di esame anche alla luce di tali effetti. |
50. |
A tal riguardo va rilevato che non esiste un necessario effetto giuridico specifico ed esclusivo a favore dei beneficiari del regime di aiuto. Infatti, l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa non prevede ancora quali effetti produca l’incompatibilità del regime di aiuto nei confronti dei rispettivi contribuenti. Tali effetti risulteranno solo dall’avviso di imposizione, in quanto dall’incompatibilità non deriva per il contribuente né un divieto, né un obbligo. Inoltre, ai fini dell’esito dell’avviso di imposizione, le conseguenze dell’incompatibilità del regime di aiuto non sono le stesse per ogni soggetto ricompreso nell’ambito di applicazione di detto regime. Anzitutto, in un periodo d’imposta deve aver avuto luogo un’acquisizione azionaria. I suoi specifici effetti risulteranno poi diversi per ciascun soggetto astrattamente interessato a seconda dell’entità del valore di impresa ovvero del valore di avviamento di cui al regime di aiuto e dell’entità dell’utile o della perdita che deve essere inoltre accertata. |
51. |
Pertanto, per quanto attiene ai contribuenti, è necessaria un’individuazione degli effetti giuridici del regime di aiuto attraverso un avviso di imposizione, il quale costituisce, dunque, una misura d’esecuzione di quelle che «comporta» l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. |
52. |
A tal riguardo, può essere anche irrilevante la questione se si tratti di una misura d’esecuzione dell’Unione oppure – come nel caso di specie – di uno Stato membro. Infatti, il sistema di tutela giurisdizionale come quello amministrativo dell’Unione si basa su una cooperazione degli organi dell’Unione e degli Stati membri. |
53. |
L’incompatibilità parziale del regime di aiuto di cui alla normativa spagnola relativa all’imposta sulle società non costituisce neanche un divieto che i contribuenti siano in grado di violare per poi essere esposti a sanzioni. Sotto il profilo della tecnica giuridica, dall’incompatibilità discende il venir meno della possibilità di beneficiare di un’agevolazione fiscale. Non si comprende il motivo per il quale non debba essere possibile al contribuente far valere ragionevolmente nella propria dichiarazione fiscale un ammortamento corrispondente al regime di aiuto e procedere dinanzi ad un giudice nazionale contro un avviso di imposizione che ritenga inammissibile tale operazione. Il giudice nazionale potrà allora esaminare in via incidentale la legittimità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa ed eventualmente sottoporre alla Corte la questione inerente alla sua validità ai sensi dell’articolo 267. |
54. |
A tal proposito può anche essere irrilevante la circostanza che la ricorrente abbia rinunciato a far valere l’applicazione del regime di aiuto per ragioni attinenti ad incertezza di pianificazione. È pur vero che la ricorrente, in base a quanto da essa stessa asserito, successivamente al termine di legittimo affidamento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa, a titolo precauzionale aveva già strutturato due acquisizioni azionarie in modo tale da escludere comunque l’applicazione del regime di aiuto, il che fa venir meno la possibilità di un esame in via incidentale al riguardo. Tale conseguenza deriva però esclusivamente dalle sue valutazioni in merito alle probabilità che la decisione controversa fosse valida e dal suo conseguente comportamento, ma non dall’impossibilità di un’azione diretta dinanzi al giudice. Pur in presenza di una siffatta possibilità di ricorso giurisdizionale, la ricorrente non avrebbe ancora avuto certezza sul piano giuridico in merito alle sue acquisizioni azionarie. |
55. |
Pertanto, al punto 44 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha correttamente affermato che il diniego dell’agevolazione fiscale previsto dal regime di aiuto costituisce una misura d’esecuzione della decisione controversa. |
56. |
L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa comporta, dunque, misure d’esecuzione ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. Il ricorso della ricorrente non era dunque diretto contro un atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione. |
3. Conclusione intermedia
57. |
La ricorrente non era pertanto legittimata attivamente ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, in quanto l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa costituisce invero un atto regolamentare, ma comporta misure d’esecuzione. Il terzo motivo è dunque infondato. |
4. Interesse diretto
58. |
Laddove la Corte dovesse pervenire a tal proposito a diversa conclusione, occorrerebbe ancora esaminare, in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, se l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa la riguardi direttamente. |
59. |
Non sussistendo alcun motivo per interpretare l’elemento dell’interesse diretto, nel caso di specie, in termini diversi rispetto alla seconda ipotesi ( 27 ), secondo costante giurisprudenza si dovrà ritenere che il provvedimento contestato riguardi direttamente il singolo qualora, in primo luogo, produca effetti direttamente sulla situazione giuridica del medesimo e, in secondo luogo, non lasci ai propri destinatari, incaricati della sua applicazione, alcun margine di discrezionalità, ove l’applicazione del provvedimento stesso abbia piuttosto carattere meramente automatico e derivi dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme di esecuzione ( 28 ). |
60. |
La seconda condizione si basa sul fatto che l’atto impugnato necessiti ancora di essere eseguito. Tale ipotesi è peraltro appunto opposta a quella di un atto che non comporti alcuna misura d’esecuzione. Atti di tal genere operano sempre in modo automatico e i loro effetti giuridici derivano dalla sola normativa dell’Unione. |
61. |
Conseguentemente, con riguardo alla terza ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, rimane ancora rilevante la sola questione se l’atto impugnato incida direttamente sulla situazione giuridica del ricorrente. Così viene creato il collegamento con lo specifico ricorrente. Le prime due condizioni si riferiscono, infatti, solo all’atto impugnato senza riguardo alla situazione del ricorrente. Se ci si limitasse a tali due requisiti, ogni soggetto potrebbe però presentare un ricorso contro un atto regolamentare che non comporti alcuna misura d’esecuzione, indipendentemente dal fatto che rientri o meno nella sfera di applicazione dell’atto medesimo. Il requisito dell’interesse diretto del ricorrente è pertanto funzionale, nel caso di specie, come nella seconda ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, ad escludere un’azione popolare. |
62. |
Tuttavia, nel caso in cui il ricorrente rientri nell’ambito di applicazione di un atto di tal genere, questo inciderà allora necessariamente in modo diretto nei suoi confronti. Ciò avverrà nel caso della ricorrente qualora essa ricada nell’ambito di applicazione del regime di aiuto non applicabile per effetto dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa. La ricorrente, essendo soggetta nel Regno di Spagna all’imposta sulle società, sarebbe – nel caso in cui la Corte considerasse la decisione, sotto tale aspetto, quale atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione – interessata anche direttamente. |
B – Sulla legittimazione attiva generale contro ogni atto (secondo motivo)
63. |
Con il secondo motivo la ricorrente contesta al Tribunale di aver erroneamente applicato, la giurisprudenza relativa all’ammissibilità di ricorsi contro decisioni relative ad aiuti di Stato ai sensi della seconda ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, in base alla quale qualsiasi persona può proporre ricorso contro ogni atto della Commissione non rivolto ad essa, ma che la riguardi direttamente e individualmente. |
64. |
Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la decisione controversa non riguardasse individualmente la ricorrente. Ai punti da 23 a 26 il Tribunale ha rilevato che una decisione della Commissione, che vieti un regime di aiuti, in tanto riguarda individualmente un’impresa, in quanto quest’ultima sia effettivamente beneficiaria del regime medesimo e la Commissione abbia ordinato il recupero dell’aiuto. Sebbene la ricorrente sia l’effettiva beneficiaria del regime di aiuto, tuttavia essa godrebbe a tal riguardo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa, del legittimo affidamento ed il recupero dell’aiuto non la riguarderebbe affatto. |
65. |
Secondo costante giurisprudenza della Corte, un soggetto diverso dal destinatario di una decisione può sostenere che essa lo riguarda individualmente solo se detta decisione lo concerne a causa di determinate qualità sue personali o di una situazione di fatto che lo caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, lo distingue in modo analogo ai destinatari ( 29 ). Come ho già avuto modo di esporre, tale giurisprudenza deve essere osservata anche in relazione alla legittimazione attiva conformemente al nuovo testo dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE ( 30 ). |
66. |
La Corte ha riconosciuto tale distinzione di una persona a proposito dei beneficiari effettivi di aiuti individuali concessi in base ad un regime di aiuti di cui la Commissione abbia ordinato il recupero ( 31 ). Precisamente, la Corte ha osservato a tal proposito che l’ordine di recupero esponeva i beneficiari del regime di aiuti al rischio che le agevolazioni ottenute fossero recuperate, pregiudicando pertanto la loro posizione giuridica. Inoltre, l’eventualità che, successivamente, le agevolazioni dichiarate illegittime non fossero recuperate presso i beneficiari non esclude che questi siano considerati individualmente interessati ( 32 ). |
67. |
La ricorrente ritiene tale giurisprudenza applicabile alla propria situazione. Sebbene, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa, non debba restituire l’aiuto ricevuto, sarebbe anch’essa esposta al rischio del recupero. Detto rischio deriverebbe, da un lato, dal fatto che un concorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale contro tale disposizione ( 33 ). Dall’altro, sulla base dell’accertamento dell’incompatibilità parziale del regime di aiuto con il Mercato Comune sarebbero possibili ricorsi da parte di terzi a livello nazionale. |
68. |
La Commissione ritiene che, ai fini della valutazione dell’interesse individuale del ricorrente, resti irrilevante quanto accada successivamente all’adozione della decisione controversa. Ciò varrebbe, in particolare, per le eventuali pronunce giurisdizionali in relazione alla decisione controversa. |
69. |
Anzitutto, occorre tener conto del presente oggetto del ricorso anche nell’ambito dell’esame della seconda ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. La ricorrente aveva contestato con il proprio ricorso unicamente l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa, il quale accerta l’incompatibilità parziale del regime di aiuto con il Mercato Comune. Tale disposizione dovrebbe, dunque, riguardare individualmente la ricorrente. |
70. |
Tralasciando l’ordine di recupero, il quale non costituisce oggetto del ricorso, l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa produce anzitutto per la ricorrente l’unico effetto che essa non potrà più trarre vantaggio in futuro dal regime di aiuto. Secondo una giurisprudenza costante, tuttavia, un’impresa non può, in via di principio, impugnare una decisione della Commissione che vieti un regime di aiuti settoriale qualora sia interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime ( 34 ). In qualità di potenziale beneficiaria del regime di aiuto, la ricorrente non può pertanto essere individualmente interessata. L’effettivo beneficio conseguito nel passato non la caratterizza neanche rispetto alla cerchia di coloro che non potranno più avvalersi in futuro del beneficio. |
71. |
Laddove la ricorrente, tuttavia, in qualità di effettiva beneficiaria, faccia valere il rischio del recupero delle agevolazioni del regime di aiuto già ottenute, occorre constatare che un siffatto rischio deve in ogni caso risultare dalla stessa decisione controversa. Anche la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, basata sul mero rischio di un recupero, riguardava un rischio di tal genere. Infatti, in quei casi non si poteva dedurre chiaramente dalla decisione della Commissione se, nel caso specifico, sussistesse un aiuto inammissibile e quest’ultimo dovesse essere pertanto recuperato ( 35 ). |
72. |
In base alla decisione controversa, nel caso di specie è indubbio che la ricorrente non debba procedere ad alcuna restituzione. Il rischio sussiste, dunque, non per effetto della decisione controversa, ma solo nel caso in cui la decisione controversa debba essere modificata su iniziativa di un terzo. La ricorrente potrà allora eventualmente opporsi a tale nuova decisione senza che ciò venga impedito dagli effetti di cosa giudicata di altri procedimenti. |
73. |
L’accertamento dell’incompatibilità parziale del regime di aiuto con il Mercato Comune, oggetto di contestazione, non determina, neanche per effetto di eventuali ricorsi di terzi a livello nazionale, il rischio di perdita delle agevolazioni ottenute. Al riguardo, la Commissione ha correttamente rilevato che i giudici nazionali sono vincolati alla decisione controversa e alla garanzia della tutela dell’affidamento ivi contenuta. Anche con riguardo alle ulteriori pretese cui la ricorrente ritiene erroneamente di essere esposta vale la tutela del legittimo affidamento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa. |
74. |
Di conseguenza, il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha correttamente ritenuto che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa non riguardi individualmente la ricorrente ai sensi della seconda ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. Anche il secondo motivo risulta quindi parimenti infondato. |
C – Sulla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (primo motivo)
75. |
Infine, con il primo motivo, la ricorrente deduce anche la violazione, in conseguenza dell’ordinanza impugnata, del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Detto diritto risulta dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), nonché dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
76. |
A tal riguardo, il Tribunale ha esposto al punto 38 dell’ordinanza impugnata che al ricorrente non era precluso, in un procedimento dinanzi ad un giudice nazionale, di suggerire la proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, al fine di mettere così in discussione, se necessario, la validità della decisione controversa. |
77. |
La ricorrente non considera invece effettiva tale possibilità, in quanto, in tal modo, non le sarebbe assicurato l’accesso ai giudici dell’Unione. Da un lato, sarebbe dubbio se una controversia possa addirittura sorgere a livello nazionale ( 36 ). Dall’altro, il ricorso alla domanda di pronuncia pregiudiziale, in ragione dell’incertezza di un rinvio nonché della durata e delle modalità di tale procedimento, non sarebbe equivalente ad un procedimento di ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE. |
78. |
Nelle mie conclusioni presentate nella causa C‑583/11 P ho già avuto modo di esporre dettagliatamente che il diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta, nel rispetto degli articoli 6 e 13 CEDU, non rende necessaria alcuna possibilità di ricorso diretto contro gli atti legislativi ( 37 ). Lo stesso vale per la decisione di portata generale controversa nel caso di specie. Infatti, il sistema di tutela giurisdizionale dei Trattati, che si regge sui giudici dell’Unione e sui giudici nazionali, offre anche nel caso in esame una tutela giurisdizionale effettiva mediante l’eccezione incidentale ( 38 ). |
79. |
È pur vero che, rispetto al diritto a un ricorso effettivo, risulterebbe insufficiente se un singolo dovesse prima comportarsi in modo antigiuridico, esponendosi alla conseguente sanzione, per poi far esaminare la legittimità di un atto nell’ambito dell’impugnazione della sanzione ( 39 ). Nel caso in esame non è però ravvisabile una fattispecie di tal genere ( 40 ). |
80. |
Considerato che l’ordinanza impugnata non viola, dunque, né l’articolo 47 della Carta, né gli articoli 6 e 13 CEDU, anche il primo motivo è infondato. |
D – Sull’interesse ad agire
81. |
Atteso che tutti e tre i motivi dedotti dalla ricorrente risultano, quindi, infondati, l’impugnazione deve essere respinta in quanto infondata. Tuttavia, nel caso in cui la Corte dovesse ammettere l’esistenza di una legittimazione attiva, ai sensi della seconda o della terza ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, resterebbe ancora da esaminare l’interesse ad agire della ricorrente. |
82. |
Nel procedimento dinanzi al Tribunale, la Commissione aveva sostenuto la sua eccezione di irricevibilità anche sulla base della carenza di interesse ad agire della ricorrente. Al punto 46 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha lasciato la questione irrisolta. |
83. |
Nell’ambito del presente procedimento, la Commissione fa valere nuovamente la carenza di interesse ad agire rispetto al ricorso e chiede alla Corte di confermare l’ordinanza provvedendo, eventualmente, a sostituirne la motivazione. |
84. |
Per contro, la ricorrente deduce di avere un legittimo interesse all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa. Da un lato, verrebbe meno così il rischio che l’accertamento dell’incompatibilità del regime di aiuto con il Mercato Comune le comporti svantaggi a seguito dell’eventuale disconoscimento del suo legittimo affidamento. Dall’altro, la ricorrente potrebbe ancora trarre vantaggio in futuro dal regime di aiuto. Sebbene il Regno di Spagna abbia medio tempore abrogato il regime de quo per effetto della decisione controversa, tuttavia l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, di detta decisione renderebbe possibile la sua reintroduzione ovvero la proposizione di richieste di risarcimento danni nei confronti dello Stato spagnolo. |
85. |
Un ricorso è ricevibile solo quando il ricorrente abbia un interesse ad agire rispetto all’oggetto del ricorso. Ciò presuppone che il ricorso possa procurare, in sostanza, un beneficio alla parte che l’ha proposto ( 41 ). |
86. |
A mio avviso non dovrebbero essere stabiliti requisiti troppo rigorosi quanto all’accertamento di tale beneficio. Ciò vale, in particolare, quando siano già soddisfatte le rigide condizioni fissate dalla seconda o dalla terza ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, cosa che si deve presumere nell’ambito di detto esame svolto in via di subordine. Il requisito dell’interesse ad agire mira a tutelare tutte le parti del procedimento, prevenendo l’instaurazione di giudizi che non possano procurare alcun vantaggio al ricorrente. Ciò, tuttavia, non ricorre nel caso di specie. |
87. |
È pur vero che non rinvengo alcun beneficio derivante dalle acquisizioni azionarie già concluse, in ordine alle quali l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa garantisce alla ricorrente la tutela dell’affidamento. L’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, oggetto di impugnazione, non modificherebbe la sua posizione giuridica ( 42 ). La questione si inquadrerebbe tuttavia in ottica diversa qualora la Corte dovesse riconoscere una legittimazione ad agire solo a termini della seconda ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, in base al rilievo che la ricorrente si trova esposta, per effetto della decisione controversa, al rischio di un recupero. |
88. |
In ogni caso, il ricorso avrebbe però potuto procurare un beneficio alla ricorrente laddove l’ordinamento spagnolo, in caso di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa, non prevederebbe più il divieto di applicazione del regime di aiuto favorevole alla ricorrente. |
89. |
Pertanto, con riguardo al ricorso della ricorrente, dovrebbe essere ammessa la sussistenza di un suo interesse ad agire. Nel caso in cui la Corte dovesse, dunque, riconoscere l’esistenza della legittimazione ad agire della ricorrente ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, il ricorso sarebbe ricevibile. L’ordinanza impugnata non potrebbe essere quindi confermata, sostituendone la motivazione, in base al rilievo che la ricorrente era carente di interesse ad agire. L’impugnazione sarebbe piuttosto fondata e l’ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata. |
E – Sintesi
90. |
Dato che a mio parere, tuttavia, tutti i motivi proposti dalla ricorrente sono infondati, l’impugnazione deve essere respinta, come richiesto dalla Commissione. |
V – Spese
91. |
L’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura prevede che, quando l’impugnazione è infondata, la Corte statuisce sulle spese. Vista la domanda della Commissione, la ricorrente, in quanto parte soccombente, dev’essere pertanto condannata alle spese. |
VI – Conclusione
92. |
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di statuire come segue:
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( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Decisione della Commissione del 28 ottobre 2009 relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (2011/5/CE) (GU 2011, L 7, pag. 48).
( 3 ) V. sentenze del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere»/Commissione (C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, Racc. pag. I-4727, punto 118, e giurisprudenza ivi citata).
( 4 ) V. le mie conclusioni del 17 gennaio 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, pendente davanti alla Corte, paragrafi 30 e segg.).
( 5 ) A seguito del trattato di Lisbona, nelle rispettive versioni linguistiche tedesche, la nozione di «Entscheidung» (decisione) ancora impiegata nell’articolo 249, paragrafo 4, CE è stata sostituita nell’articolo 288, paragrafo 4, TFUE, con la nozione di «Beschluss» (decisione) e viene utilizzata qui come un sinonimo.
( 6 ) V. le mie conclusioni nella causa Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (cit. supra, nota 4, paragrafi da 50 a 52).
( 7 ) V. sentenze dell’11 luglio 1968, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio (6/68, Racc. pagg. 612, 620), del 5 maggio 1977, Koninklijke Scholten Honig/Consiglio e Commissione (101/76, Racc. pag. 797, punti da 20 a 22), e del 17 giugno 1980, Calpak e Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commissione (789/79 e 790/79, Racc. pag. 1949, punto 9), nonché ordinanze del 28 giugno 2001, Eridania e a./Consiglio (C-352/99 P, Racc. pag. I-5037, punto 42), e dell’8 aprile 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione (C-503/07 P, Racc. pag. I-2217, punto 71); v. analogamente anche sentenze del 1o aprile 2004, Commissione/Jégo-Quéré (C-263/02 P, Racc. pag. I-3425, punto 43), e del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C-221/09, Racc. pag. I-1655, punto 51).
( 8 ) V. sentenza del 14 dicembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio (16/62 e 17/62, Racc. pagg. 963, 978), nonché ordinanze del 5 novembre 1986, UFADE/Consiglio e Commissione (117/86, Racc. pag. 3255, punto 9), e del 12 luglio 1993, Gibraltar e Gibraltar Development/Consiglio (C-168/93, Racc. pag I-4009, punto 11); v. anche sentenza AJD Tuna (cit. supra, nota 7, punti 50 e seg.).
( 9 ) V. sentenza Koninklijke Scholten Honig/Consiglio e Commissione (cit. supra, nota 7, punti da 8 a 11).
( 10 ) Sentenza del 21 maggio 1987, Albako Margarinefabrik (249/85, Racc. pag. 2345, punto 17).
( 11 ) V. sentenza del 10 novembre 1992, Hansa Fleisch Ernst Mundt (C-156/91, Racc. pag. I-5567, punti 12 e seg.).
( 12 ) V. sentenza del 7 giugno 2007, Carp (C-80/06, Racc. pag. I-4473, punto 21), nonché ordinanza Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione (cit. supra, nota 7, punto 71); v. pure sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2011, Microban International e Microban (Europe)/Commissione (T-262/10, Racc. pag. II-7697, punti 23 e seg.), e ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012, Eurofer/Commissione (T‑381/11, punto 43).
( 13 ) V. sentenze del 2 febbraio 1988, Kwekerij van der Kooy e a./Commissione (67/85, 68/85 e 70/85, Racc. pag. 219, punto 15), del 19 ottobre 2000, Italia e Sardegna Lines/Commissione (C-15/98 e C-105/99, Racc. pag. I-8855, punto 33), del 29 aprile 2004, Italia/Commissione (C-298/00 P, Racc. pag. I-4087, punto 37), e del 17 settembre 2009, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina (C-519/07 P, Racc. pag. I-8495, punto 53); v. per analogia anche sentenza Comitato «Venezia vuole vivere»/Commissione (cit. supra, nota 3, punto 64).
( 14 ) V., in tal senso, sentenza Italia/Commissione (cit. supra, nota 13, punto 39).
( 15 ) Le versioni in lingua tedesca e inglese dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, recitano, per estratto: «… gegen Rechtsakte mit Verordnungscharakter, die (…) keine Durchführungsmaßnahmen nach sich ziehen…» e «… against a regulatory act which … does not entail implementing measures».
( 16 ) La versione francese dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, recita per estratto: «… contre les actes réglementaires … qui ne comportent pas de mesures d’exécution».
( 17 ) Segretariato della Convenzione europea, Relazione finale del circolo di discussione sul funzionamento della Corte di giustizia, 25 marzo 2003 (doc. CONV 636/03, punto 21).
( 18 ) V. le mie conclusioni nella causa Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (cit. supra, nota 4, paragrafi 39 e segg. e paragrafo 44)
( 19 ) Segretariato della Convenzione europea, Relazione finale del circolo di discussione sul funzionamento della Corte di giustizia (cit. supra, nota 17, paragrafo 21).
( 20 ) Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs del 21 marzo 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (C-50/00 P, Racc. pag. I-6677, paragrafo 43).
( 21 ) V. ordinanze del Tribunale di primo grado del 4 giugno 2012, Hüttenwerke Krupp Mannesmann e a./Commissione (T‑379/11, punto 52), e Eurofer/Commissione (cit. supra, nota 12, punto 60).
( 22 ) V. nello stesso senso sentenza del Tribunale Microban International e Microban (Europe)/Commissione (cit. supra, nota 12, punto 34), tuttavia limitata alle misure d’esecuzione degli Stati membri.
( 23 ) V. supra, paragrafo 21.
( 24 ) V. sentenza del 14 aprile 2011, Commissione/Polonia (C-331/09, Racc. pag. I-2933, punto 54, e giurisprudenza citata).
( 25 ) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
( 26 ) V. supra, paragrafi 25 e 27.
( 27 ) V. le mie conclusioni Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (cit. supra, nota 4, paragrafi 68 e seg.).
( 28 ) V. sentenza del 13 ottobre 2011, Deutsche Post/Commissione (C-463/10 P e C-475/10 P (Racc. pag. I-9639, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).
( 29 ) V. inter alia sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, Racc. pag. 213), del 13 dicembre 2005, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C-78/03 P, Racc. pag. I-10737, punto 33), e Deutsche Post/Commissione (cit. supra, nota 27, punto 71).
( 30 ) V. le mie conclusioni Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (cit. supra, nota 4, paragrafi 89 e seg.).
( 31 ) Sentenza Comitato «Venezia vuole vivere»/Commissione (cit. supra, nota 3, punto 53); v. altresì sentenze Italia e Sardegna Lines/Commissione (cit. supra, nota 13, punto 34), e Italia/Commissione (cit. supra, nota 13, punto 39).
( 32 ) Sentenza Comitato «Venezia vuole vivere»/Commissione (cit. supra, nota 3, punto 56).
( 33 ) V. la causa Deutsche Telekom/Commissione (T-207/10).
( 34 ) V. solo sentenza Italia e Sardegna Lines/Commissione (cit. supra, nota 13, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
( 35 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak del 16 dicembre 2010, Comitato «Venezia vuole vivere»/Commissione (C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, Racc. pag. I-4727, punti da 71 a 78).
( 36 ) V. specificamente supra, paragrafo 54.
( 37 ) V. le mie conclusioni Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (cit. supra, nota 4, punti 106 e segg.).
( 38 ) V. specificamente le mie conclusioni Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (cit. supra, nota 4, punti 115 e segg.).
( 39 ) V. le mie conclusioni Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (cit. supra, nota 4, punti 118 e seg.).
( 40 ) V. specificamente supra, paragrafo 53.
( 41 ) V. sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione (C-362/05 P, Racc. pag. I-4333, punto 42), e ordinanza del 5 marzo 2009, Commissione/Provincia di Imperia (C-183/08 P, Racc. pag. I-27*, punto 19).
( 42 ) V. peraltro in senso contrario sentenza del 21 maggio 2010, Francia /Commissione (T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04, Racc. pag. II-2099, punti 122 e seg.)