14.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba (Spagna) il 17 aprile 2012 — Rafaela Rivas Montes/Instituto Nacional de Deportes de Córdoba (IMDECO)
(Causa C-178/12)
2012/C 209/04
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba
Parti
Ricorrente: Rafaela Rivas Montes
Convenuto: Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia conforme al principio comunitario di uguaglianza (nei termini in cui è stato definito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea) che una data amministrazione pubblica (nel caso presente, l’IMDECO), ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità dei suoi dipendenti, si basi esclusivamente sulla natura del rapporto giuridico che la lega a questi ultimi, a seconda che si tratti di un rapporto di pubblico impiego oppure contrattuale, e che, di conseguenza, nel primo caso (dipendenti a tempo indeterminato), in applicazione della legge statale per i dipendenti pubblici attualmente in vigore, computi indistintamente tutti i servizi effettivi e in precedenza prestati in un qualsiasi settore della pubblica amministrazione in generale (ossia, tanto per la detta amministrazione pubblica in particolare — l’IMDECO —, quanto per qualsiasi altro organismo dell’amministrazione pubblica) mentre, nel secondo caso (dipendenti con contratto a tempo determinato) in applicazione della legge statale sul diritto del lavoro attualmente in vigore nonché della giurisprudenza che l’ha interpretata, computi solo i servizi effettivi e pregressi prestati presso la detta amministrazione pubblica particolare (IMDECO), e ciò, tuttavia, purché nella catena contrattuale che ha disciplinato la prestazione di tali servizi effettivi non esista un’interruzione temporale che permette di considerare interrotta l’unità essenziale del rapporto giuridico di lavoro giacché, in tale caso, non si terrebbe conto dei giorni di lavoro effettuati e immediatamente precedenti a tale interruzione. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione (ossia, qualora la Corte di giustizia considerasse tale comportamento da parte di un’amministrazione pubblica — nel caso presente, l’IMDECO — contrario al principio comunitario di uguaglianza) se il ripristino del principio di uguaglianza comporterebbe, nel caso presente, l’applicazione della stessa legge statale per i dipendenti pubblici ai dipendenti con contratto a tempo determinato. |