21.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 235/15 |
Sentenza del Tribunale del 4 giugno 2014 — Hemmati/Consiglio
(Causa T-68/12) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Divieto di ingresso o di transito - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Obbligo di motivazione»))
2014/C 235/19
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Abdolnaser Hemmati (Teheran, Iran) (rappresentanti: B. Mettetal e C. Wucher-North, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e D. Gicheva, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui essa ha iscritto il nome del ricorrente nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui esso ha iscritto il nome del ricorrente nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1) e, in secondo luogo, dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, nella parte in cui tali disposizioni riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto proposto dinanzi ad un giudice incompetente a conoscerne, nella parte diretta all’annullamento dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, e in quanto irricevibile, nella parte diretta all’annullamento dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007. |
2) |
La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413, nella parte in cui essa ha iscritto il nome del sig. Abdolnaser Hemmati nell’allegato II della decisione2010/413, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010, nella parte in cui esso ha iscritto il nome del sig. Hemmati nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, sono annullati. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà quattro quinti delle proprie spese e di quelle del sig. Hemmati. |
4) |
Il sig. Hemmati sopporterà un quinto delle proprie spese e di quelle del Consiglio. |