16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/25


Ricorso proposto il 16 aprile 2012 — Bank Tejarat/Consiglio

(Causa T-176/12)

2012/C 174/43

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bank Tejarat (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e F. Zaiwalla, solicitors, D. Wyatt, QC e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Annullare il paragrafo 2, della tabella I.B., dell’Allegato I della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 22), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

annullare il paragrafo 2, della tabella I.B., dell’Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

annullare il paragrafo 105, della tabella B, dell’Allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

dichiarare che l’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio non è applicabile alla ricorrente;

dichiarare che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio non è applicabile alla ricorrente;

dichiarare che l’annullamento del paragrafo 2, della tabella I.B., dell’Allegato I della decisione 2012/35/PESC del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio e del paragrafo 105, della tabella B, dell’Allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, produce effetti immediati; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Nell’ambito del suo primo motivo, la ricorrente sostiene quanto segue:

i criteri sostanziali per la designazione fra i destinatari delle misure controverse non sono soddisfatti nel caso della ricorrente e non sussiste alcun fondamento giuridico o fattuale per la sua designazione; e/o il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se i criteri fossero soddisfatti o meno; e

il Consiglio ha designato la ricorrente sulla base di elementi di prova insufficienti a stabilire che i criteri erano stati soddisfatti e pertanto ha commesso un (ulteriore) errore manifesto di valutazione, in quanto la ricorrente non soddisfa alcuno dei cinque criteri previsti per la designazione dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012; il Consiglio non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare il contrario.

2)

Nell’ambito del suo secondo motivo, la ricorrente sostiene quanto segue:

la designazione della ricorrente costituisce una violazione dei suoi diritti e libertà fondamentali, segnatamente del suo diritto a compiere operazioni commerciali ed esercitare attività di impresa ed al rispetto dei suoi beni e/o una violazione del principio di proporzionalità.

3)

Nell’ambito del suo terzo motivo, la ricorrente sostiene quanto segue:

il Consiglio ha in ogni caso violato i suoi obblighi procedurali di: a) comunicare individualmente alla ricorrente la sua designazione; b) fornire motivazioni adeguate e sufficienti e c) rispettare i suoi diritti della difesa ed il diritto a rimedi giurisdizionali effettivi.


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