8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/22


Ricorso proposto il 23 luglio 2012 — Al-Tabbaa/Consiglio

(Causa T-329/12)

2012/C 273/37

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mazen Al-Tabbaa (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 126, pag. 9), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 126, pag. 3), nella parte in cui riguarda il ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, sostenendo che il Consiglio, includendo il nome del ricorrente negli elenchi allegati ai provvedimenti impugnati:

ha commesso un manifesto errore di fatto e di valutazione, decidendo di assoggettare il ricorrente alle misure restrittive di cui trattasi e ritenendo che fossero soddisfatti tutti i requisiti per l’iscrizione negli elenchi;

ha omesso di comunicare al ricorrente motivi sufficienti od adeguati per la sua inclusione negli elenchi;

ha violato i fondamentali diritti della difesa del ricorrente ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva; e

ha violato, senz’alcuna giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali del ricorrente, segnatamente il suo diritto di proprietà, il suo diritto di svolgere attività economiche, il suo diritto al rispetto della sua reputazione e della sua vita privata e familiare.


  翻译: