17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 355/27


Ricorso proposto l'8 agosto 2012 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

(Causa T-363/12)

2012/C 355/59

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Harper Hygienics S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, consulente legale)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Clinique Laboratories LLC (New York, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 maggio 2012 (procedimento R 1134/2011-2) recante rifiuto di registrazione del marchio comunitario «CLEANIC natural beauty» per prodotti delle classi 3, 5 e 16;

modificare la decisione impugnata, registrando il marchio per tutti i prodotti e servizi di cui trattasi;

Condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento verbale «CLEANIC natural beauty» per prodotti delle classi 3, 5 e 16

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi comunitari n. 54 429, per prodotti delle classi 3, 14, 25 e 42, nonché n. 2 294 429 per prodotti delle classi 35 e 42, e inoltre marchio nazionale (polacco) n. 51 732, per prodotti delle classi 3 e 5

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) nella parte riguardante la constatazione della somiglianza dei marchi e della possibilità di un rischio di confusione per il consumatore, e inoltre dell’articolo 8, paragrafo 5 di detto regolamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, del 24.3.2009, pag. 1)


  翻译: