17.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 355/37 |
Ricorso proposto il 2 ottobre 2012 — Heinrich/UAMI — Commissione (European Network Rapid Manufacturing)
(Causa T-430/12)
2012/C 355/77
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Heinrich Beteiligungs GmbH (Witten, Germania) (rappresentante: avv. A. Theis)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 luglio 2012, procedimento R 793/2011-1; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo, contenente l’elemento denominativo «European Network Rapid Manufacturing», per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 12, 17 e 42 — marchio comunitario n. 7 407 968.
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Commissione europea.
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo rappresenterebbe un’imitazione dal punto di vista araldico dell’emblema europeo.
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della registrazione del marchio figurativo.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 6ter, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.