9.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 46/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL
(Causa C-128/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Articoli 4, paragrafo 1, e 13 - Regolamento (CEE) n. 2220/85 - Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) - Restituzioni all’esportazione - Anticipo della restituzione - Condizioni di svincolo della garanzia costituita per assicurare il rimborso dell’anticipo))
(2015/C 046/04)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação de Lisboa
Parti
Ricorrente: Cruz & Companhia Lda
Convenuti: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL
Dispositivo
L’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 3403/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993, deve essere interpretato nel senso che la garanzia fornita da un esportatore per assicurare il rimborso dell’anticipo percepito sulla restituzione all’esportazione non deve essere considerata estinta quand’anche si accerti che l’esportatore ha presentato i documenti relativi all’accettazione della dichiarazione di esportazione, la prova che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione europea entro un termine massimo di 60 giorni da tale accettazione nonché la prova dello sdoganamento di tali prodotti nel paese terzo importatore, se non sono soddisfatte le altre condizioni per la concessione della restituzione, in particolare la condizione relativa alla qualità sana, leale e mercantile dei prodotti esportati, prevista all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 1829/94 della Commissione, del 26 luglio 1994.