30.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 maggio 2004 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italia) — Idrodinamica Spurgo Velox e a./Acquedotto Pugliese SpA

(Causa C-161/13) (1)

((Appalti pubblici - Settore dell’acqua - Direttiva 92/13/CEE - Procedure di ricorso efficaci e rapide - Termini di ricorso - Data dalla quale tali termini iniziano a decorrere))

2014/C 202/10

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parti

Ricorrenti: Idrodinamica Spurgo Velox, Giovanni Putignano e figli srl, Cogeir srl, Splendor Sud srl, Sceap srl

Convenuto: Acquedotto Pugliese SpA

Nei confronti di: Tundo srl, Giovanni XXIII Soc. coop. arl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Interpretazione degli articoli 1, 2 bis, 2 quater e 2 septies della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) — Termine di ricorso — Dies a quo — Normativa nazionale ai sensi della quale il termine di ricorso decorre dalla data della comunicazione al ricorrente della decisione di aggiudicazione definitiva dell’appalto — Ricorrente che ha avuto conoscenza dell’esistenza di una violazione delle disposizioni in materia di aggiudicazione di appalti pubblici dopo detta comunicazione

Dispositivo

Gli articoli 1, paragrafi 1 e 3, nonché 2 bis, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un appalto deve iniziare nuovamente a decorrere qualora sia intervenuta una nuova decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, adottata dopo tale decisione di aggiudicazione ma prima della firma del contratto e che possa incidere sulla legittimità di detta decisione di attribuzione. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione agli offerenti della decisione successiva o, in assenza di detta comunicazione, dal momento in cui questi ultimi ne hanno avuto conoscenza.

Nel caso in cui un offerente abbia conoscenza, dopo la scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa nazionale, di un’irregolarità asseritamente commessa prima della decisione di aggiudicazione di un appalto, il diritto di ricorso contro tale decisione gli è garantito soltanto entro tale termine, salvo espressa disposizione del diritto nazionale a garanzia di tale diritto, conformemente al diritto dell’Unione.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.


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