2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/L.F. Evans

(Causa C-179/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Determinazione della legislazione applicabile ad un lavoratore nell’ambito della previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Applicabilità - Impiego di un cittadino di uno Stato membro presso il consolato di uno Stato terzo stabilito nel territorio di un altro Stato membro nel cui territorio egli risiede - Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari - Articolo 71, paragrafo 2 - Normativa nazionale che riconosce agevolezze, privilegi e immunità ai residenti permanenti)

(2015/C 073/05)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Convenuto: L.F. Evans

Dispositivo

L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, letto in combinato disposto con l’articolo 16 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che, per il periodo in cui un cittadino di uno Stato membro è stato impiegato presso un ufficio consolare di uno Stato terzo stabilito nel territorio di uno Stato membro di cui egli non è cittadino, ma nel cui territorio risiede, tale cittadino non è soggetto alla legislazione di uno Stato membro, ai sensi di tale disposizione, se, in forza della legislazione del suo Stato membro di residenza, adottata ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, conchiusa a Vienna il 24 aprile 1963, tale cittadino non è iscritto al regime previdenziale nazionale.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.


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