8.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 439/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās Tiesas Senāts — Lettonia) — AS flyLAL-Lithuanian Airlines, in liquidazione/VAS Starptautiskā lidosta Riga, AS Air Baltic Corporation

(Causa C-302/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 31 - Domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che dispone provvedimenti provvisori o cautelari - Articolo 1, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Materia civile e commerciale - Nozione - Domanda di risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea - Riduzioni sulle tasse aeroportuali - Articolo 22, punto 2 - Competenze esclusive - Nozione - Controversia in materia di società e di persone giuridiche - Decisione di concedere le riduzioni - Articolo 34, punto 1 - Motivi di rifiuto del riconoscimento - Ordine pubblico dello Stato richiesto))

(2014/C 439/09)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās Tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: AS flyLAL-Lithuanian Airlines, in liquidazione

Convenute: VAS Starptautiskā lidosta Riga, AS Air Baltic Corporation

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione è sussumibile nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, e ricade conseguentemente nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

2)

L’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, non configura un procedimento avente ad oggetto la validità delle decisioni degli organi di società ai sensi di detta disposizione.

3)

L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che né le modalità di determinazione dell’ammontare delle somme, sulle quali vertono i provvedimenti provvisori e cautelari disposti mediante una decisione di cui sono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione — qualora sia possibile seguire i passaggi del ragionamento che ha condotto alla determinazione dell’ammontare di dette somme e benché inoltre fossero disponibili mezzi di ricorso per contestare tali modalità di calcolo, che sono stati esperiti — né la mera invocazione di gravi conseguenze economiche configurano motivi atti a dimostrare la violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, tali da consentire di negare il riconoscimento e l’esecuzione, in tale Stato membro, di una simile decisione pronunciata in un altro Stato membro.


(1)  GU C 226 del 3.8.2013.


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