22.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 68/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Proximus SA, già Belgacom SA/Commune d’Etterbeek
(Causa C-454/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Articoli 12 e 13 - Diritti amministrativi - Contributo per la concessione di diritti di installare strutture - Ambito di applicazione - Normativa comunale - Imposta sulle antenne per la telefonia mobile))
(2016/C 068/02)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Proximus SA, già Belgacom SA
Convenuto: Commune d’Etterbeek
Dispositivo
Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un’imposta, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia posta a carico di tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un’antenna per la telefonia mobile.