23.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 344/51 |
Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — Repubblica di Estonia/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-508/13)
2013/C 344/89
Lingua processuale: l’estone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: K. Kraavi-Käerdi)
Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare l’articolo 4, paragrafi 6 e 8, l’articolo 16, paragrafo 3 e l’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 2013/34/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per violazione del trattato o di una norma da applicare nella loro esecuzione, in quanto dette disposizioni a suo avviso non sono conformi ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà. Nell’adozione di dette disposizioni è stato violato anche l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE, una forma sostanziale ai sensi dell’articolo 263 TFUE. La Repubblica di Estonia chiede quindi che vengano annullati l’espressione «l’obbligo dell’informativa sia previsto dalla normativa fiscale nazionale ai soli fini dell’esazione fiscale» contenuta nell’articolo 4, paragrafo 6, le parole «richieste dalla normativa fiscale nazionale di cui al paragrafo 6» contenute nell’articolo 4, paragrafo 8 e l’articolo 16, paragrafo 3 e l’articolo 6 paragrafo 3 nella loro integralità. Ove la Corte dovesse ritenere che le suddette disposizioni non debbano essere considerate autonome e non possano essere separate dal testo restante della direttiva, senza che questa venga modificata, e l’annullamento di tali disposizioni possa pregiudicare il sistema generale della direttiva, essa chiede di annullare integralmente la direttiva sullo stesso fondamento e per gli stessi motivi. |
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condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1) |
La Repubblica di Estonia con il suo ricorso chiede l’annullamento di determinate disposizioni della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva»), in subordine l’annullamento della direttiva nel suo complesso. |
2) |
Il ricorso è stato proposto sulla base dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE ed è diretto all’annullamento dell’espressione «l’obbligo dell’informativa sia previsto dalla normativa fiscale nazionale ai soli fini dell’esazione fiscale» contenuta nell’articolo 4, paragrafo 6, delle parole «richieste dalla normativa fiscale nazionale di cui al paragrafo 6» contenute nell’articolo 4, paragrafo 8 e dell’articolo 6, paragrafo 3 e l’articolo 16 paragrafo 3 della direttiva o in subordine la direttiva nel suo complesso per violazione di una forma sostanziale e violazione dei trattati o di una norma da applicare nell’esecuzione dei medesimi. |
3) |
La violazione di una forma sostanziale consisterebbe nel fatto che nell’adozione della direttiva l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE non sarebbe stato osservato. La violazione del trattato o di una norma da applicare nell’esecuzione del medesimo integrerebbe una violazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà. |
4) |
Con le misure per la massima armonizzazione previste all’articolo 4, paragrafo 6 in combinato disposto con l’articolo 8 e l’articolo 16, paragrafo 3 della direttiva non potrebbe essere trovato un equilibrio adeguato tra i due scopi della direttiva ossia quello di accrescere la chiarezza e la comparabilità dei bilanci e quello di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese. Pertanto le misure adottate non sarebbero idonee a conseguire lo scopo legittimo perseguito. |
5) |
Uno scopo essenziale della direttiva — l’accrescimento della chiarezza e della comparabilità dei bilanci — non può essere raggiunto con le misure adottate, in quanto nel progetto di direttiva non è stato tenuto conto adeguatamente della struttura delle imprese dei diversi Stati membri. Il recepimento della direttiva nell’ordinamento degli Stati membri avrebbe come conseguenza che il 97,9 % delle imprese, cui corrisponde oltre la metà del fatturato prodotto dall’economia nazionale, sarebbe esonerato da una parte rilevante degli obblighi contabili — ma ciò non contribuirebbe al raggiungimento dello scopo riferito a tutta l’Unione di accrescere la chiarezza e la comparabilità dei bilanci. |
6) |
Uno scopo essenziale della direttiva — la riduzione degli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese — non potrebbe essere raggiunto con le misure adottate, in quanto nel progetto di direttiva non è stata presa in considerazione la riduzione degli oneri amministrativi che negli Stati membri è già stata raggiunta in modi diversi dalla riduzione della portata della contabilità e in quanto le informazioni ottenute sinora dalle imprese nel quadro della contabilità, che ora non possono più essere pretese in tale forma ai sensi delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 6 sono tuttora informazioni necessarie sia alle imprese private sia a quelle pubbliche. In futuro, quindi, le informazioni supplementari dovrebbero essere raccolte e pubblicate attraverso altri canali per cui gli oneri amministrativi insorgerebbero altrove e potrebbero anche aumentare. |
7) |
Il principio della preminenza della sostanza dell’operazione sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera h) della direttiva sarebbe un principio essenziale della direttiva. Se gli Stati membri potessero rinunciare, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, al principio della preminenza della sostanza dell’operazione e fosse fatto uso di tale possibilità nel recepimento delle disposizioni della direttiva nell’ordinamento di uno Stato membro, lo scopo relativo a tutta l’Unione dell’accrescimento della comparabilità, della chiarezza e della fiducia generale non potrebbe essere raggiunto in linea di principio. Di conseguenza la misura adottata non sarebbe conforme al principio di proporzionalità. |
8) |
In considerazione del fatto che le misure previste all’articolo 4, paragrafi 6 e 8 e all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva non condurrebbero necessariamente ad un accrescimento della chiarezza e della comparabilità della contabilità nell’Unione e le misure adottate in uno Stato membro potrebbero portare invece che ad una riduzione degli oneri amministrativi anche alla loro insorgenza altrove, tali misure non consentirebbero di raggiungere più agevolmente gli scopi della direttiva. Pertanto dette disposizioni non sarebbero conformi al principio di sussidiarietà. |
(1) GU L 182, pag. 19.