18.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 15/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l’8 ottobre 2013 — Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres
(Causa C-530/13)
2014/C 15/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Leopold Schmitzer
Resistente: Bundesministerin für Inneres
Questioni pregiudiziali
1) |
Se – fatti salvi innanzitutto l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: «la Carta») e l'articolo 6 della direttiva 2000/78/CE (1) del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (in prosieguo: «la direttiva») – sussista una discriminazione (diretta) basata sull'età ai sensi dell'articolo 21 della Carta, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva, qualora, in occasione dell'introduzione di un regime non discriminatorio di avanzamento retributivo per i dipendenti pubblici neoassunti, un dipendente pubblico già assunto, discriminato in base al regime previgente (per l'esclusione della computabilità dei periodi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età ai fini dell'avanzamento), pur potendo optare, mediante la presentazione di apposita richiesta, per il nuovo regime e con ciò ottenere che la data di riferimento per l'avanzamento venga computata in modo non discriminatorio, in caso di accoglimento di una tale domanda, in base al diritto nazionale, a causa dell'avanzamento più lento previsto nel nuovo regime, non veda migliorare la propria posizione retributiva (e con essa, in definitiva, la retribuzione spettantegli), nonostante un computo più favorevole della data di riferimento, ottenendo la stessa posizione retributiva di un dipendente pubblico già assunto retribuito in base al regime previgente (che presenti periodi paragonabili benché non precedenti, ma piuttosto successivi al compimento del diciottesimo anno di età, già computatigli secondo il regime vigente), il quale non ritiene necessario optare per il nuovo sistema; |
2) |
In caso di risposta affermativa, se un dipendente pubblico – in mancanza di una giustificazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta nonché dell'articolo 6 della direttiva (si veda, a tal proposito, la successiva terza questione) – possa invocare l'applicazione diretta dell'articolo 21 della Carta e dell'articolo 2 della direttiva, in un procedimento per l'accertamento della posizione retributiva, anche nel caso in cui, in precedenza, mediante apposita istanza, abbia già ottenuto un computo più favorevole della data di riferimento per l'avanzamento nel nuovo regime; |
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se una differenziazione – mantenuta in occasione dell'introduzione di un regime non discriminatorio di avanzamento retributivo per i dipendenti pubblici neoassunti – tra dipendenti pubblici già assunti favoriti, che non hanno optato per il nuovo regime, da un lato, e dipendenti pubblici già assunti che continuano a essere sfavoriti nonostante l'opzione, sia giustificata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nonché dell'articolo 6 della direttiva, quale fenomeno transitorio, per ragioni di economia amministrativa e di mantenimento dei diritti acquisiti nonché di tutela dell'affidamento, anche qualora
In caso di risposta negativa alla prima o alla seconda questione, oppure di risposta affermativa alla terza questione: |
4) |
In caso di risposta affermativa alla terza questione: |
5) |
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6) |
In caso di risposta affermativa alla quarta questione, sub a) e di contemporanea risposta affermativa alla terza questione oppure di risposta affermativa al quesito sub a), della quinta questione, e di risposta negativa al quesito sub b), della quinta questione: Se gli aspetti discriminatori della nuova disciplina così risultanti abbiano come conseguenza che la disparità di trattamento in relazione ai dipendenti pubblici già assunti non possa più essere giustificata quale fenomeno transitorio. |
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).