8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 17 dicembre 2013 — VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas» e Nemaniūnas

(Causa C-671/13)

(2014/C 71/16)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrenti: VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas» e Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

Resistenti: Vitoldas Guliavičius e AB bankas «Snoras», in fallimento

Questioni pregiudiziali

1)

Se il combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’allegato I, punto 12, della direttiva 94/19 (1) sia da comprendere e da interpretare nel senso che, qualora uno Stato membro escluda dal beneficio della garanzia i depositanti di un ente creditizio che possiedono titoli di debito (certificati di deposito) emessi da quest’ultimo, tale esclusione possa essere applicata solo nel caso in cui tali certificati di deposito presentino (possiedano) tutte le caratteristiche di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39 (2) (tenendo anche conto di altri atti del diritto dell’Unione, come ad esempio del regolamento n. 25/2009 della Banca centrale europea), tra cui la negoziabilità sul mercato secondario;

2)

se, qualora lo Stato membro interessato scelga di trasporre le direttive 94/19 e 97/9 (3) nel diritto nazionale in modo tale che i sistemi di protezione dei depositanti e degli investitori siano attuati in uno stesso atto legislativo (una stessa legge), il combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’allegato I, punto 12, della direttiva 94/19, e l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/9 siano da comprendere e da interpretare, con riferimento all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/9, nel senso che i titolari di certificati di deposito e di obbligazioni non possono non essere coperti da alcuno dei sistemi di protezione (di garanzia) ai sensi delle citate direttive;

3)

tenuto conto del fatto che, ai sensi della normativa nazionale, nessuno dei possibili sistemi di protezione previsti dalle direttive 94/19 e 97/9 è applicabile ai titolari di certificati di deposito e di obbligazioni emessi da un ente creditizio,

a)

se il combinato disposto degli articoli 3, paragrafo 1, 7, paragrafo 1 (come modificato dalla direttiva 2009/14), e 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19 e dell’articolo 1, paragrafo 1, della stessa direttiva, che definisce la nozione di deposito, sia chiaro, preciso, incondizionato e crei diritti soggettivi, tanto da poter essere invocato dai privati dinanzi al giudice nazionale a sostegno delle loro domande di indennizzo nei confronti dell’organismo di garanzia istituito dallo Stato e incaricato del pagamento di tale indennizzo;

b)

se gli articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafo 1, della direttiva 97/9 siano chiari, precisi, incondizionati e creino diritti soggettivi, tanto da poter essere invocati dai privati dinanzi al giudice nazionale a sostegno delle loro domande di indennizzo nei confronti dell’organismo di garanzia istituito dallo Stato e incaricato del pagamento di tale indennizzo;

c)

in caso di risposta affermativa alle suddette questioni («3a» e «3b»), quale dei due possibili sistemi di protezione il giudice nazionale debba scegliere di applicare per dirimere la controversia tra un privato e un ente creditizio, in cui sia intervenuto l’organismo di garanzia istituito dallo Stato e incaricato della gestione dei sistemi di protezione dei depositanti e degli investitori;

4)

se il combinato disposto degli articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, della direttiva 97/9 (e dell’allegato I di tale direttiva) sia da comprendere e da interpretare nel senso che osta ad una normativa nazionale in base alla quale il sistema di indennizzo degli investitori non è applicabile agli investitori che possiedono titoli di debito emessi da un ente creditizio, a seconda del tipo di strumenti finanziari (titoli di debito) e considerando il fatto che il contraente dell’assicurazione (l’ente creditizio) non ha trasferito o utilizzato i fondi o titoli degli investitori senza il loro consenso; se il fatto che l’ente creditizio che ha emesso i titoli di debito — l’emittente — sia al tempo stesso il depositario di tali strumenti finanziari (intermediario) e che i fondi investiti non siano distinti dagli altri fondi di cui l’ente creditizio dispone sia rilevante ai fini dell’interpretazione delle citate disposizioni della direttiva 97/9 per quanto riguarda la protezione degli investitori.


(1)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135, pag. 5).

(2)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).

(3)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84, pag. 22).


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