16.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79/26 |
Ricorso proposto il 17 gennaio 2013 — AbbVie e a./EMA
(Causa T-29/13)
2013/C 79/46
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: AbbVie, Inc. (Wilmington, Stati Uniti); e AbbVie Ltd (Maidenhead, Regno Unito) (rappresentanti: P. Bogaert, G. Berrisch, avvocati, e B. Kelly, solicitor)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione dell'Agenzia europea per i medicinali EMA/685471/2012, del 5 novembre 2012, che autorizza l’accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco; e |
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condannare l'Agenzia europea per i medicinali a pagare tutte le spese di questo procedimento, incluse quelle delle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso concerne una domanda di annullamento, conformemente al disposto dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE, della decisione dell'Agenzia europea per i medicinali EMA/685471/2012, del 5 novembre 2012, che autorizza l’accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1) |
Primo motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza ed i loro diritti fondamentali alla tutela di informazioni commerciali riservate. |
2) |
Secondo motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola l'obbligo di motivazione in relazione all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza. |
3) |
Terzo motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola il principio del legittimo affidamento. |
4) |
Quarto motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola la direttiva 2001/29/CE (1) sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, i diritti di proprietà fondamentali, compreso il diritto d’autore, nonché il principio di proporzionalità e di buona amministrazione, nei limiti in cui l’accesso è consentito mediante la messa ad disposizione di una copia della documentazione. |
(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.