16.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 79/26


Ricorso proposto il 17 gennaio 2013 — AbbVie e a./EMA

(Causa T-29/13)

2013/C 79/46

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: AbbVie, Inc. (Wilmington, Stati Uniti); e AbbVie Ltd (Maidenhead, Regno Unito) (rappresentanti: P. Bogaert, G. Berrisch, avvocati, e B. Kelly, solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'Agenzia europea per i medicinali EMA/685471/2012, del 5 novembre 2012, che autorizza l’accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco; e

condannare l'Agenzia europea per i medicinali a pagare tutte le spese di questo procedimento, incluse quelle delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso concerne una domanda di annullamento, conformemente al disposto dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE, della decisione dell'Agenzia europea per i medicinali EMA/685471/2012, del 5 novembre 2012, che autorizza l’accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza ed i loro diritti fondamentali alla tutela di informazioni commerciali riservate.

2)

Secondo motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola l'obbligo di motivazione in relazione all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza.

3)

Terzo motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola il principio del legittimo affidamento.

4)

Quarto motivo, con il quale le ricorrenti sostengono che la decisione viola la direttiva 2001/29/CE (1) sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, i diritti di proprietà fondamentali, compreso il diritto d’autore, nonché il principio di proporzionalità e di buona amministrazione, nei limiti in cui l’accesso è consentito mediante la messa ad disposizione di una copia della documentazione.


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.


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